Cassazione Civile, Ordinanza n. 03424/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, denominato Accordo Quadro, stipulato tra un utilizzatore e la società di leasing, con garanzia personale prestata da un terzo. La società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme qualificate come extracanoni collegati a conguaglio chilometrico. I debitori avevano proposto opposizione, ottenendo solo una riduzione del credito e il rigetto della loro domanda riconvenzionale di restituzione di somme asseritamente non dovute, tra cui canoni pagati in eccesso, spese di collaudo e costi di adeguamento, oltre a una domanda risarcitoria fondata sull’asserita inadeguatezza del servizio tagliandi. In appello la loro impugnazione era stata respinta. In cassazione articolavano quattro motivi: (1) violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 11 dell’Accordo Quadro, sostenendo che la clausola sui chilometri extra si riferisse solo alla fine della locazione e non anche all’ipotesi di acquisto del veicolo da parte del locatario, con conseguente erronea separazione tra contratto di locazione e contratto di acquisto; (2) omesso esame di fatti decisivi e delle risultanze istruttorie relative alla domanda di risarcimento danni per l’asserita inadeguatezza del servizio tagliandi; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla richiesta di restituzione di canoni e spese, assumendo che il ritardato acquisto del bene da parte della società di leasing avesse causato maggiori oneri e l’esborso di canoni non dovuti; (4) omesso esame del fatto decisivo concernente la mancata ammissione delle prove richieste, censurando l’affermazione della corte di merito secondo cui tali istanze istruttorie non erano state riproposte in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi, pur formalmente formulati come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale fattuale e una diversa interpretazione del contratto, attività precluse in sede di legittimità se la sentenza di merito si fonda su una interpretazione plausibile della clausola e sulla valutazione delle prove. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già interpretato l’art. 11 nel senso che, in caso di vendita dell’autoveicolo oggetto di noleggio, restava dovuto il pagamento degli extracanoni, indipendentemente dal fatto che l’acquirente fosse il locatario o un terzo. Quanto al quarto motivo, ha osservato che la sentenza d’appello si fondava anche sulla autonoma ratio secondo cui le istanze istruttorie non erano state specificamente riproposte in appello, ratio non censurata in modo idoneo; inoltre, il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare il mancato esame di mere risultanze istruttorie, ma solo di un fatto storico decisivo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e anche alle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. relativo alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Norme richiamate
sta in giudizio di persona
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, circostanza richiamata in relazione a uno dei ricorrenti.
il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto non può essere usato per ottenere un nuovo esame dei fatti o una diversa ricostruzione della volontà contrattuale.
il vizio è configurabile solo in relazione all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non del mero mancato esame di elementi istruttori.
ha costituito la base della trattazione in adunanza camerale del ricorso.
in ipotesi di doppia conforme il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
viene richiamato in relazione all’esigenza di specificità dei capitoli di prova e della loro riproposizione in appello.
richiamato per l’onere di riproposizione specifica delle prove nel giudizio di appello.
disciplina il procedimento incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; le spese del relativo subprocedimento possono essere liquidate dalla Corte di cassazione.
le produzioni relative al subprocedimento ex art. 373 c.p.c. devono essere effettuate nel rispetto del contraddittorio, mediante notifica alle altre parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o di diversa interpretazione delle clausole contrattuali, quando la sentenza di merito abbia scelto una interpretazione plausibile tra più possibili.
- L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione nei limiti oggi consentiti; non basta opporre una ricostruzione alternativa degli stessi elementi fattuali.
- Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile per il semplice mancato esame di prove, documenti o risultanze istruttorie, se il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre, per difetto di interesse.
- La riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte in primo grado deve essere specifica e completa; una mera riproposizione generica o per relationem agli atti del primo grado non è sufficiente.
- Le spese del procedimento incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata possono essere liquidate nel giudizio di cassazione, purché il relativo contraddittorio sia stato rispettato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
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