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Sentenza

Sentenza n. 397/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) dell’esito della prova scritta svolta il 22.10.2025 inerente il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02) per come pubblicato il 29/10/2025 sul Portale InPA con avviso di pari data, nelle parti di interesse; 2) della prova stessa, nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all’inidoneità della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a. i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c. gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; d. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; e. l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato della ricorrente; f. le FAQ pubblicate il 4 agosto 2025, ove necessario; e. la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; f. la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; g. l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; h. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarata idonea nonché ammessa al successivo step; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta e ad ammetterla al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.

Giustizia amministrativa202514078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nonché i quesiti n. 17 e n. 24 e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, avendo conseguito 20,25/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30, ha impugnato l'esito della prova scritta sostenuta il 22 ottobre 2025, contestando i quesiti n. 17, di logica, e n. 24, di diritto. Ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di motivazione, violazione o falsa applicazione della lex specialis, violazione del principio di buon andamento, violazione della par condicio concorsorum e ingiustizia grave e manifesta. Quanto al quesito n. 17, relativo alle pagine comprese tra l'ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell'ottavo volume di un'enciclopedia composta da otto volumi di 600 pagine ciascuno, ha sostenuto che la parola "intervallo" dovesse essere intesa in senso numerico o concettuale, con esclusione degli estremi, così da rendere plausibile la risposta di 1800 pagine da lei indicata. Quanto al quesito n. 24, concernente l'art. 111 Cost., ha sostenuto che le opzioni "regolare processo" e "corretto processo" fossero semanticamente equivalenti alla locuzione costituzionale "giusto processo". Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, di Formez PA e della Commissione Interministeriale Ripam.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione relativa alla legittimazione delle amministrazioni intimate. Il Ministero della Giustizia non è estraneo alla procedura, essendo l'amministrazione presso cui i vincitori instaureranno il rapporto di servizio. La Commissione Interministeriale Ripam è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, mentre Formez PA è l'ente di cui la Commissione si avvale per l'espletamento della procedura, secondo il bando. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Per il quesito n. 17, il giudice ha ritenuto univoca la risposta di 2400 pagine, considerando la disposizione ordinaria dei volumi nella libreria, con il dorso rivolto verso l'esterno, la prima pagina a destra e l'ultima a sinistra: l'intervallo comprende quindi tutte le pagine dal quinto all'ottavo volume secondo la configurazione descritta nel quesito. Per il quesito n. 24, il TAR ha affermato che, quando il quesito richiama una specifica disposizione normativa, la risposta corretta deve corrispondere alla formulazione rinvenibile nella norma. Poiché l'art. 111 Cost. utilizza la locuzione "giusto processo", non sono ammissibili come corrette le espressioni ritenute dalla candidata sinonimiche, quali "regolare processo" o "corretto processo". Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ed è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di complessivi 1.000 euro di spese, oltre oneri di legge, in parti uguali a favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata, ritenendo sussistenti i presupposti temporali, di contraddittorio e di completezza istruttoria previsti dalla norma.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici

    La disposizione fonda la competenza della Commissione Interministeriale Ripam ad adottare atti connessi alla procedura concorsuale e sostiene la sua legittimazione nel giudizio.

  • art. 111 Cost.

    la giurisdizione si attua mediante il giusto processo

    Nel quesito concorsuale avente ad oggetto la disposizione costituzionale, la risposta corretta deve riprodurre la locuzione normativa "giusto processo"; eventuali espressioni sinonimiche non sono equivalenti ai fini della verifica della conoscenza della norma.

Massime di principio

  • Quando un quesito concorsuale richiama una specifica disposizione normativa e richiede di individuarne il contenuto, la risposta corretta deve corrispondere alla locuzione utilizzata dalla norma; eventuali espressioni semanticamente affini o sinonimiche non possono essere considerate equivalenti se non riproducono il dato normativo oggetto di verifica.
  • Nella valutazione giurisdizionale di un quesito logico-concorsuale, l'univocità della risposta può essere verificata considerando il testo complessivo del quesito e le modalità concrete descritte, nonché il significato ordinario delle situazioni rappresentate.
  • Il Ministero presso cui i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e può essere legittimamente evocato in giudizio, anche quando gli atti contestati siano imputabili ad altri soggetti della procedura.
  • La Commissione Interministeriale Ripam è legittimata nel giudizio relativo ad atti concorsuali connessi alle competenze attribuitele dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; il Formez PA è legittimato quando svolge attività di espletamento della procedura per conto della Commissione secondo il bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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