Ordinanza n. 831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno fondato sulla presunta falsità della documentazione alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione Sesta, che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno. Il Consiglio di Stato ha rilevato che né in primo grado né nel giudizio d’appello era stata prodotta la documentazione relativa alle verifiche svolte dall’Amministrazione per accertare la falsità della documentazione alloggiativa allegata all’istanza. Non risultava inoltre documentato l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990.
La decisione
L’appello cautelare è stato accolto e l’ordinanza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti del diniego impugnato, ritenendo prevalente, nelle more del giudizio di merito e degli approfondimenti istruttori eventualmente necessari, l’interesse del ricorrente a permanere sul territorio dello Stato. La decisione cautelare è stata quindi fondata sull’assenza in atti della documentazione attestante sia le verifiche amministrative sulla falsità della documentazione alloggiativa sia l’adempimento dell’obbligo comunicativo ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. Gli atti sono stati trasmessi al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
L’Amministrazione deve dare evidenza dell’assolvimento dell’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; nel caso concreto tale adempimento non risultava documentato.
In caso di accoglimento della domanda cautelare, il giudice dispone la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando un diniego di permesso di soggiorno è fondato sulla falsità della documentazione prodotta dall’istante, l’Amministrazione deve mettere a disposizione del giudice la documentazione relativa alle verifiche concretamente svolte per accertare tale falsità; la sua mancata produzione può incidere sulla valutazione del fumus boni iuris.
- La mancata documentazione dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità del diniego.
- Nelle more del giudizio di merito, l’interesse dello straniero a permanere sul territorio dello Stato può prevalere quando la legittimità del diniego di permesso di soggiorno richieda approfondimenti istruttori non ancora compiuti o documentati dall’Amministrazione.
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