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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24931/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (costruttore)

La controversia

Il condominio aveva agito contro il costruttore dell'edificio chiedendo il risarcimento dei danni per vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, ritenendosi che i difetti compromettessero il godimento del fabbricato; la Corte d'appello di Palermo, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, reputando che i vizi non avessero la gravità richiesta dall'art. 1669 c.c. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la gravità dei difetti, mentre la giurisprudenza di legittimità riconosce come "gravi difetti" anche quelli che non incidono sulla staticità dell'edificio ma ne menomano apprezzabilmente la funzionalità e il godimento. Il ricorrente censurava inoltre il mancato rilievo attribuito alle osservazioni del consulente tecnico di parte e la mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fatto corretta applicazione dei principi in tema di art. 1669 c.c., svolgendo un esame analitico dei singoli vizi e concludendo, con valutazione di merito insindacabile se adeguatamente motivata, che essi incidevano solo sull'aspetto estetico o decorativo dell'edificio, oppure erano di entità troppo modesta o comunque non tali da compromettere in modo apprezzabile la funzionalità e il godimento dell'immobile. La Corte ha anche reputato inammissibile la doglianza relativa alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica, ribadendo che tale scelta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    I gravi difetti dell'opera non coincidono necessariamente con quelli incidenti sulla staticità dell'edificio; occorre che il vizio comprometta in modo apprezzabile la funzionalità e il godimento dell'immobile. La qualificazione dei difetti come rientranti nell'art. 1669 c.c. o nell'art. 1667 c.c. dipende dall'accertamento concreto del giudice di merito.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato come disciplina dei vizi e delle difformità dell'opera, applicabile quando i difetti non raggiungono la soglia di gravità richiesta dall'art. 1669 c.c.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1667 c.c. come disciplina della garanzia per difformità e vizi dell'opera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di appalto per la costruzione di edifici destinati a lunga durata, la distinzione tra vizi ex art. 1667 c.c. e gravi difetti ex art. 1669 c.c. richiede una valutazione concreta delle caratteristiche del difetto e dei suoi effetti sulla funzionalità complessiva dell'immobile.
  • I gravi difetti ex art. 1669 c.c. possono consistere anche in vizi che non incidono sulla stabilità dell'edificio, purché pregiudichino in modo apprezzabile la struttura, la funzionalità o il godimento dell'opera nel tempo.
  • Se il giudice di merito, con motivazione adeguata, accerta che i difetti incidono solo sull'aspetto estetico o decorativo, o che la loro entità è minima, la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 1667 c.c. non è sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
  • La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata disposizione non integra di per sé vizio di legittimità, neppure se sollecitata da una parte.

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