Cassazione Penale, Sentenza n. 4554/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Sena impugnava l'ordinanza del 19/02/2021 che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra più condanne: sentenze emesse il 8/7/2004 (unificazione con Tribunale di Nola 12/7/2001), il 10/2/2014 (irrevocabile 21/4/2016) e il 16/11/1999 (irrevocabile 30/11/2000). La difesa sosteneva che il momento genetico della partecipazione all'associazione mafiosa coincideva con l'ideazione e la deliberazione degli omicidi giudicati nelle sentenze aggiuntive, per cui dovesse riconoscersi la continuazione ex art. 81 c.p.; il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che mancassero elementi che dimostrassero la programmazione preventiva degli omicidi al momento dell'ingresso nell'associazione e aveva negato la continuazione, ritenendo alcuni omicidi determinati da impulsi contingenti e distinti nel tempo e nella causa rispetto all'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza di gran parte della motivazione del giudice dell'esecuzione (respingendo la richiesta di continuazione per i delitti distanziati nel tempo o caratterizzati da autonome causali), ma ha annullato in parte l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per riesaminare e motivare nuovamente la decisione circa la riconducibilità alla continuazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) con alcuni omicidi del 1993 (in particolare quelli in danno di Avventurato e Crispo), posto che le risultanze irrevocabili e la precedente unificazione in sede di cognizione richiedono un esame più puntuale. Nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Regola la continuazione tra reati e richiede l'identita' del disegno criminoso: la sua applicazione dipende da un accertamento di fatto sulla programmata unita' del progetto criminoso.
Norma procedurale che consente l'impugnazione in Cassazione di provvedimenti del giudice dell'esecuzione; quadro procedurale sul quale si fonda il ricorso.
Configura l'associazione di tipo mafioso; nel contesto del caso la questione era se i reati-fine (omicidi) fossero parte del programma criminoso gia' definito al momento genetico dell'associazione.
Giurisprudenza della Cassazione (principio consolidato)
Riferimenti in motivazione: Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano); Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (Giglia); Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano); Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011 (Bosti); Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008 (Pagliara); Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009 (Vitale)
La giurisprudenza ribadisce che, sebbene non sia esclusa la compatibilita' strutturale tra associazione mafiosa e reati-fine, non si può presumere automaticamente che reati quali omicidi rientrino nel programma originario dell'associazione; e' necessaria una ricostruzione fattuale puntuale che dimostri la prevedibilita' o la programmazione degli specifici reati al momento dell'ingresso o della costituzione dell'associazione.
Massime di principio
- La configurabilità della continuazione tra un reato associativo (art. 416-bis) e reati-fine (omicidi, estorsioni, ecc.) e' questione di fatto: serve prova che i reati-fine fossero preveduti o programmati gia' nel momento genetico dell'associazione.
- Non basta la generica appartenenza ad una 'societas sceleris' per ritenere automaticamente i singoli reati come parte del programma criminoso; il giudice deve motivare specificamente le emergenze fattuali che collegano l'associazione agli omicidi.
- La distanza temporale, cause autonome di conflitto e contesti diversi concorrono a escludere la continuazione, a meno che non emergano elementi probatori forti che colleghino i fatti ad un disegno unitario.
- Le precedenti pronunce irrevocabili e le unificazioni già operate in sede di cognizione hanno rilievo: il giudice dell'esecuzione deve considerarle e, se le ha omesse o male valutate, la Cassazione puo' annullare e rinviare per nuovo esame.
- In sede di impugnazione di provvedimenti del giudice dell'esecuzione (art. 671 c.p.p.) la Corte di Cassazione verifica la correttezza della valutazione fattuale e giuridica ma ammette ampio margine di apprezzamento al giudice di merito quando la motivazione sia congrua; l'annullamento e il rinvio avvengono se la motivazione risulta carente rispetto alle risultanze irrevocabili.
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