Cassazione Penale, Sentenza n. 24517/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare ai sensi dell'art. 512-bis c.p., aggravato dall'agevolazione di una cosca riconducibile alla 'ndrangheta. I motivi principali del ricorso erano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), con la censura che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente dichiarazioni testimoniali a difesa (Priscilla Campanile e Cignone Marlene) che, secondo la difesa, avrebbero escluso il collegamento tra la ricorrente e il circuito Alvaro; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. (mancanza di rappresentazione soggettiva dell'agevolazione della consorteria); (iii) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), con l'accusa che il Tribunale avrebbe integralmente recepito il provvedimento di primo grado senza confrontarsi con i rilievi difensivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio (cosa non consentita in sede di legittimità) e che il Tribunale avesse fornito motivazione esaustiva circa la riconducibilità della ricorrente al cosiddetto "sistema Alvaro", l'esistenza di investimenti con capitali non tracciati autorizzati da Alvaro e l'assenza di versioni alternative credibili. È stata confermata la fondatezza degli elementi a sostegno dell'aggravante mafiosa e delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Non è stata disposta alcuna remissione in libertà.
Norme richiamate
articolo 512-bis cod. pen.
Il reato contestato alla ricorrente era quello previsto da tale articolo; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi di responsabilità in relazione alle condotte esaminate e alla loro riconducibilità al "sistema Alvaro"
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
art. 416-bis.1. cod. pen.
La Corte ha confermato l'applicabilità dell'aggravante per aver ritenuto che le condotte della ricorrente siano state idonee ad agevolare la consorteria mafiosa; ha ritenuto provata, sul piano indiziario, la connessione soggettiva e oggettiva con gli interessi della cosca
Richiamato dalla ricorrente per vizio di motivazione sulla gravità indiziaria; la Corte ha affermato che la censura mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, che non è consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del Tribunale era adeguata
Invocato rispetto alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse più che adeguatamente valutato il pericolo di reiterazione e la gravità delle condotte, giustificando la custodia cautelare
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto secondo la disciplina emergenziale indicata
Applicato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti, in mancanza di remissione in libertà
Massime di principio
- In cassazione un ricorso che si risolve nella semplice richiesta di rivalutare la portata probatoria delle dichiarazioni testimoniali è spesso inammissibile: la legittimità valuta vizi di diritto e motivazione, non la rinnovazione del giudizio di fatto.
- Per ribaltare una decisione cautelare è necessario dimostrare vizi di diritto o carenze logiche e contraddittorie nella motivazione, non soltanto proporre versioni alternative non corroborate.
- L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere riconosciuta anche su base indiziaria quando emerga un quadro consolidato di relazioni e operazioni economiche riconducibili alla cosca; la difesa deve offrire spiegazioni alternative plausibili e coerenti per contrastare tale impresione.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità e durata delle condotte) richiedono elementi concreti: l'affiliazione o il rapporto continuativo con esponenti di spicco della criminalità organizzata e l'impiego di capitali non tracciati sono fattori che rafforzano la necessità della custodia cautelare.
- Le dichiarazioni testimoniali vanno valutate nel contesto dell'insieme probatorio; l'allegazione che singole dichiarazioni avrebbero escluso collegamenti è insufficiente se il Tribunale ha motivato la valutazione d'insieme.
- Se si impugna la motivazione, occorre indicare punti specifici e contraddizioni manifeste nella valutazione delle prove per superare la soglia di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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