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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05004/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento di merito resta quindi fermo, con conferma della responsabilità per il reato contestato e del trattamento sanzionatorio nella parte non specificamente censurabile in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione in concorso. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 648 c.p., censurando il giudizio di responsabilità e, in particolare, la valutazione del dolo di ricettazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea applicazione della recidiva specifica reiterata. La Corte ha rilevato che il primo motivo era meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello e già disattese con argomentazioni logiche e conformi alla giurisprudenza di legittimità; il secondo motivo è stato ritenuto non consentito perché la questione della recidiva non risultava specificamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata quale base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione; la Corte non rivaluta il merito quando la doglianza è solo riproduttiva di censure già respinte in appello.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato di ricettazione contestato all'imputato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello; il motivo nuovo o non specificamente devoluto è inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si limitino a riproporre in modo meramente reiterativo doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia priva di vizi logici.
  • La censura relativa a un errore nell'applicazione della recidiva deve essere specificamente devoluta con l'atto di appello; in difetto, il motivo è precluso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla ricorrenza del dolo di ricettazione quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente e conforme ai precedenti di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniRecidiva
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeRecidiva

Testo integrale

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