Cassazione Penale, Sentenza n. 4852/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi: 1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da George Valentin Florea perché, sebbene questi fosse imputato di reato collegato, la sua audizione non sarebbe stata preceduta dall'avviso previsto dall'art. 64, comma 3‑bis, c.p.p.; 2) durante il termine per la proposizione del ricorso in cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori muniti di procura speciale, avevano dichiarato di voler rimettere le querele e di accettare l'altrui remissione, con conseguente estinzione del reato.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza: dal verbale dell'udienza risultava che le deposizioni erano state precedute dall'avviso previsto dall'art. 64, comma 3‑bis, c.p.p., e quindi le dichiarazioni sono utilizzabili. Il secondo motivo è stato invece accolto: dal verbale del 14 luglio 2020 degli ufficiali di polizia giudiziaria risultava che i difensori avevano dichiarato di rimettere le querele e di accettare le remissioni; ne è conseguita l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p., per cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Nonostante l'annullamento per estinzione del reato, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce l'avviso che deve precedere l'assunzione della testimonianza quando il teste è anche imputato per reati connessi; la Corte ha verificato che tale avviso era stato dato e ne ha escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni.
Disciplina la remissione della querela: la dichiarazione di remissione (e l'accettazione, se pertinente) determina l'estinzione del reato. La Corte ha ritenuto che la remissione risultasse dal verbale e ha dichiarato estinto il reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, anche quando annulla una sentenza per causa estintiva, di pronunciare sulla liquidazione delle spese processuali; nel caso l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Se un teste è anche imputato per reati connessi, la sua audizione deve essere preceduta dall'avviso previsto dall'art. 64, comma 3‑bis, c.p.p.; in mancanza l'utilizzabilità della testimonianza può essere messa in discussione.
- La remissione della querela, correttamente manifestata (anche tramite difensori muniti di procura speciale) e, se necessario, accettata dall'altra parte, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e può determinare l'annullamento senza rinvio di condanne già pronunciate.
- Le dichiarazioni formali rese da difensori con procura speciale e verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria possono avere efficacia probatoria ai fini della remissione della querela; è quindi fondamentale che vengano raccolte e verbalizzate con le formalità richieste.
- Anche quando la sentenza è annullata per estinzione del reato, il giudice di legittimità può, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali.
- È importante rispettare i termini e le forme procedurali (tempi per proporre ricorso, formalità delle procure e verbalizzazioni) perché atti compiuti nel periodo procedimentale possono incidere sull'esito in Cassazione.
Testo integrale
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