Cassazione Penale, Ordinanza n. 31222/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente condanna per evasione resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la condanna per il reato di evasione. L'imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo lamentava la mancata applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva in luogo della pena irrogata. La Corte rileva che la censura sull'art. 131-bis è generica e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato l'intensità del dolo desunta dal protrarsi della condotta anche dopo un primo invito degli operanti a rientrare presso l'abitazione, essendo stato poi sorpreso mentre si allontanava in direzione opposta. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la richiesta di sostituzione della pena non era stata previamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p., secondo quanto risultava dall'atto di appello.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della condanna confermata in sede di merito, ossia l'evasione
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della genericità del motivo e della motivazione di merito sull'intensità del dolo e sulla protrazione della condotta
il motivo relativo alla pena sostitutiva è inammissibile se non previamente dedotto con l'atto di appello
Massime di principio
- La doglianza in cassazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una censura generica.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la protrazione della condotta illecita nonostante un precedente invito a cessarla può essere valorizzata per escludere la particolare tenuità, in quanto indice di maggiore intensità del dolo.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando non sia stata formulata come motivo di appello, essendo altrimenti inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili questioni nuove che richiedano un previo scrutinio del giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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