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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce dalla prosecuzione dell'attività di una società oltre la scadenza del termine di durata e dalla stipulazione di due contratti di appalto che, secondo la procedura fallimentare, avrebbero aggravato il dissesto. In primo grado il tribunale aveva condannato l'ex amministratore al risarcimento del danno e aveva ritenuto i due soci responsabili ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c. per avere partecipato, come progettista e direttore dei lavori, a uno degli appalti, ma senza liquidare danni per difetto di prova. In appello, invece, la corte territoriale ha condannato i due soci al risarcimento limitatamente a un appalto, ritenendo insussistente la responsabilità per l'altro e dichiarando inammissibile il loro appello incidentale. Il fallimento ha proposto ricorso principale sostenendo: 1) che anche i soci avrebbero avuto un obbligo di attivarsi per far accertare giudizialmente la causa di scioglimento della società ex art. 2485 c.c., e che la loro responsabilità non dovesse essere confinata alle singole operazioni dannose; 2) che la corte d'appello avrebbe errato nell'escludere il danno con riferimento a un appalto, poiché non era necessario agire contro la committente e il danno coincideva con l'aggravamento del dissesto. I soci hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, lamentando che la corte d'appello avesse condannato loro per un importo già coperto da precedente giudicato relativo all'appalto con la seconda committente, e contestando la declaratoria di inammissibilità del loro appello incidentale per difetto di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'atto denominato "controricorso al ricorso incidentale"; ha poi rigettato il ricorso principale del fallimento, ritenendo corretto l'inquadramento della responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c. come responsabilità per singoli atti dannosi intenzionalmente decisi o autorizzati, e non come responsabilità per omessa vigilanza o per mancata attivazione del procedimento di accertamento dello scioglimento ex art. 2485 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale per difetto di autosufficienza e infondato il secondo motivo, precisando che, una volta escluso uno degli elementi della responsabilità civile, manca l'interesse ad impugnare la mera statuizione sulla condotta. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva un vero motivo di censura. In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2476, comma 7, c.c.

    La responsabilità del socio di s.r.l. sorge solo se questi abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di specifici atti dannosi per società, soci o terzi; non configura una responsabilità generale di co-gestione né una mera responsabilità per omessa vigilanza sugli amministratori.

  • art. 2485 c.c.

    L'attivazione del procedimento camerale per l'accertamento della causa di scioglimento è un potere sostitutivo attribuito anche ai singoli soci, ma non un obbligo di legge sanzionato da responsabilità per la sua omissione.

  • art. 2486 c.c.

    Dopo il verificarsi della causa di scioglimento gli amministratori devono limitarsi a una gestione conservativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per l'onere della prova del danno, ma la Corte ha qualificato la doglianza come richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata pur mantenendone fermo l'esito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo incidentale è inammissibile se non è autosufficiente e non indica specificamente le disposizioni violate, i documenti e i fatti processuali su cui si fonda.

Massime di principio

  • La responsabilità del socio di società di capitali, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., non è una responsabilità da mera partecipazione sociale o da omessa vigilanza, ma richiede la prova di una decisione o autorizzazione intenzionale di un atto specifico dannoso.
  • Il potere di chiedere al tribunale l'accertamento della causa di scioglimento della società è esercitabile dai soci, ma ha natura sostitutiva e non integra un obbligo la cui omissione comporti di per sé responsabilità risarcitoria.
  • Per imputare al socio il danno occorre allegare e provare, oltre alla condotta intenzionale, anche il danno e il nesso causale tra quella condotta e il pregiudizio lamentato; la mancanza di uno solo di tali elementi esclude la responsabilità.
  • In cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione, specie quando denuncia un error in procedendo, deve essere autosufficiente e contenere la puntuale indicazione degli atti, dei documenti e dei fatti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Manca l'interesse ad impugnare una statuizione che, pur usando terminologia impropria sulla "responsabilità", abbia comunque escluso uno degli elementi costitutivi della responsabilità civile e, quindi, ogni effetto pregiudizievole per la parte.
  • Le doglianze che si risolvono nella mera prospettazione dell'esito auspicato, senza una reale critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non integrano un motivo di ricorso ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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