Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30668/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata a un indagato per un episodio di detenzione/trasporto di circa 500 grammi di cocaina, con ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del riesame di Potenza. Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, l’indagato si era recato con un cugino in Umbria per ricevere la sostanza e trasportarla in Basilicata; durante il tragitto il veicolo aveva forzato un posto di blocco e la droga era stata poi rinvenuta occultata nel mezzo. In udienza di convalida l’indagato aveva ammesso di essere l’esclusivo responsabile delle condotte, sostenendo l’estraneità del cugino. Il ricorso per cassazione deduceva tre profili: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l’inadeguatezza della custodia in carcere e, soprattutto, per la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo che il tribunale avesse valorizzato in modo eccessivo un unico episodio, presunti legami con la criminalità organizzata e ipotesi astratte di futura custodia di droga per terzi, senza considerare incensuratezza, confessione, lavoro stabile, famiglia radicata in Italia e disponibilità di un’abitazione presso il padre; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, lamentando l’omessa spiegazione circa l’inadeguatezza del domicilio proposto e del controllo familiare eventualmente assistito da braccialetto elettronico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione degli elementi favorevoli, in particolare delle dichiarazioni confessorie, dell’incensuratezza, dell’inserimento sociale e lavorativo, della giovane età e della possibilità di definire il procedimento con riti alternativi. Il pubblico ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente distinti, si risolvessero in una censura alla valutazione del Tribunale del riesame sulla intensità delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, cioè in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha affermato che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non quando mira a proporre una diversa lettura degli elementi fattuali. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica: il giudice del riesame aveva valorizzato la gravità del fatto, la notevole quantità di cocaina, la distanza geografica tra luogo di dimora e luogo di approvvigionamento e, soprattutto, l’esistenza di contatti criminali significativi e non recisi, desumendone il concreto rischio di recidiva specifica e la possibile reiterazione di condotte di custodia/detenzione di stupefacente anche come mero custode per terzi. La Corte ha quindi confermato che gli arresti domiciliari, anche presso il padre e con braccialetto elettronico, non erano ritenuti idonei a prevenire tale rischio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta di detenzione/trasporto di cocaina a fini illeciti; la Corte non entra nel merito della responsabilità, ma la assume quale titolo del procedimento cautelare.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato per la modalità camerale del procedimento, senza partecipazione delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti cautelari personali, la censura è ammissibile solo se deduce specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari.
  • La valutazione circa la misura cautelare più adeguata, inclusa l’inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento giuridicamente rilevante, non per la mera prospettazione di una soluzione più favorevole all’indagato.
  • Ai fini dell’adeguatezza della misura, il giudice può valorizzare la gravità del fatto, la quantità di stupefacente, la distanza e la struttura dei contatti criminali e la persistenza del rischio di recidiva specifica, anche se l’indagato è incensurato o dispone di un domicilio e di supporto familiare.
  • Il braccialetto elettronico non elide automaticamente il pericolo di reiterazione quando il rischio cautelare è legato non alla fuga o alla violazione fisica del domicilio, ma alla possibilità che l’indagato continui a prestarsi alla custodia o alla gestione di sostanza stupefacente per conto di terzi.
  • La confessione o l’ammissione di responsabilità, pur elemento favorevole, non impone di per sé la sostituzione della misura custodiale se il giudice motiva in modo non illogico sulla persistenza di esigenze cautelari concrete e attuali.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieCarcere
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.