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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28789/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'interruzione del giudizio per la morte del ricorrente sopravvenuta nelle more, ha dichiarato inammissibili o infondate tutte le doglianze e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto il reclamo contro la declaratoria di fallimento. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il procedimento nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata pronunciata dal Tribunale su istanza della Procura della Repubblica. Un soggetto che aveva proposto reclamo in proprio e nell'interesse della società otteneva in appello il riconoscimento della propria legittimazione ad impugnare, ma il reclamo veniva poi respinto. La Corte d'appello riteneva: non fondata l'eccezione di astensione del giudice relatore; inammissibile la querela di falso contro alcuni atti e scritture richiamati nella vicenda; correttamente individuata la sede effettiva dell'impresa nel circondario del tribunale che aveva dichiarato il fallimento, nonostante la sede legale risultasse altrove; sussistente il credito posto a base della ricostruzione dell'insolvenza, derivante da una complessa operazione tra società riconducibili allo stesso soggetto, con contratto di locazione e successivo accordo di sospensione dei canoni ritenuto strumentale a sottrarre risorse ai creditori. In cassazione il ricorrente deduceva otto motivi: mancata acquisizione del fascicolo e della documentazione posta a base dell'istanza di fallimento; violazioni costituzionali e del giudice naturale per la rimessione della causa a diversa sezione; erronea individuazione della competenza territoriale fallimentare; nullità per mancata astensione del relatore; vizi relativi alla motivazione e alla prova del credito del fallimento richiedente; mancanza di titolo esecutivo dei crediti valorizzati; erronea qualificazione di atti e scritture come suscettibili di querela di falso; omesso esame di fatti decisivi e della documentazione sull'asserita esenzione dal pagamento dei canoni e sull'insussistenza degli altri crediti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi e ha respinto il ricorso, ribadendo in particolare che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non ha piena natura devolutiva, che la competenza si radica nella sede principale effettiva dell'impresa e che non è sindacabile in cassazione una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in cassazione

  • art. 18 l. fall.

    il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve contenere l'esposizione dei fatti e delle ragioni di impugnazione, ma non ha piena natura devolutiva

  • art. 221 c.p.c.

    la querela di falso non è ammissibile quando la contestazione investe fatti o dichiarazioni non riconducibili all'ambito della norma

  • art. 2700 c.c.

    gli atti pubblici fanno piena prova solo nei limiti della fede privilegiata

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato in relazione ai singoli motivi, con esclusione di censure formulate in modo promiscuo o non riconducibili a un vizio tipico

  • art. 115 c.p.c.

    l'eventuale mancata produzione della documentazione non integra di per sé una violazione processuale, ma solo un limite al materiale valutabile

  • art. 279, comma 2, c.p.c.

    la definizione di una questione pregiudiziale consente di proseguire solo dopo la corretta verifica della legittimazione del reclamante

  • artt. 51 e 52 c.p.c.

    l'obbligo di astensione si fa valere con ricusazione, non come motivo di nullità della sentenza

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    la parte non è legittimata a far valere nullità non dedotte tempestivamente e non riferibili a interessi propri

  • artt. 474 e 475 c.p.c.

    richiamati nel contesto della critica sui crediti posti a base dell'istanza di fallimento, senza assumere rilievo decisivo

  • art. 2699 c.c.

    delimita la nozione di atto pubblico ai fini della fede privilegiata e della querela di falso

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel tema dell'onere probatorio sulla sussistenza dei crediti e dell'insolvenza

  • art. 111 Cost.

    il principio del giudice naturale non può essere fatto valere direttamente come motivo di ricorso per cassazione senza passare dalla norma applicata

  • art. 51 c.p.c.

    la mera convenienza all'astensione non equivale, da sola, a nullità della decisione

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il thema decidendum resta circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte: non è consentito introdurre in cassazione censure nuove rispetto ai motivi devoluti in appello.
  • La mancata acquisizione o produzione di documenti posti a base dell'istanza di fallimento non determina automaticamente nullità del procedimento, ma incide soltanto sul materiale probatorio effettivamente valutabile dal giudice.
  • L'obbligo di astensione del giudice non può essere fatto valere come autonomo motivo di nullità della sentenza se la parte non ha esperito gli strumenti processuali propri della ricusazione.
  • La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si determina con riguardo alla sede principale effettiva dell'impresa, che coincide di regola con la sede legale ma può essere superata da elementi univoci contrari.
  • In cassazione non è sindacabile la mera richiesta di una diversa lettura delle prove o dei fatti storici, poiché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la sua valutazione in senso non condiviso dalla parte.
  • I motivi di ricorso formulati in modo promiscuo, sovrapponendo violazioni di legge e vizi motivazionali senza chiara distinzione, sono inammissibili perché impongono alla Corte un'attività di riqualificazione non consentita.
  • La querela di falso è utilizzabile solo nei limiti in cui l'atto sia coperto da fede privilegiata o rientri nella nozione di atto impugnabile prevista dal codice, non per contestare in via generale il contenuto fattuale o valutativo di scritture o relazioni.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenzaGiurisdizioneProveNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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