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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10193 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Cosenza, ritenendo che l'Ufficio non avesse indicato motivi specifici e si fosse limitato a riprodurre le difese svolte in primo grado. Ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sostenendo che i motivi d'appello possono essere formulati anche in modo sintetico e possono risultare implicitamente dall'esame complessivo dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'appello contenesse una critica chiara e univoca alla sentenza di primo grado, in particolare sulla corretta interpretazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, riguardante l'organizzazione delle funzioni di riscossione. La Corte ha stabilito che non è necessario un formalismo rigoroso: i motivi specifici possono essere ricavati anche dall'intero contenuto dell'atto, comprese le premesse, l'esposizione e le conclusioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione

    La specificità dei motivi d'appello non richiede formule rigide o una separata elencazione formale. È sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro e univoco quale decisione viene contestata e per quali ragioni, anche attraverso una lettura complessiva dell'impugnazione.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 3, commi 1, 2, 4 e 7

    Le funzioni del soppresso sistema di affidamento in concessione della riscossione delle imposte sono attribuite all'Agenzia delle entrate e sono esercitate mediante le società previste dalla norma

    La disposizione riguarda l'organizzazione delle funzioni di riscossione e il ruolo delle società partecipate o incaricate dall'Agenzia delle entrate. Nel caso concreto, l'Ufficio ha utilizzato tale disciplina per contestare la lettura data dalla CTP.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4

    È stato indicato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione o falsa applicazione della disciplina processuale tributaria e il vizio relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un appello non è inammissibile solo perché riprende argomentazioni già svolte in primo grado: deve però risultare chiaramente diretto a criticare la sentenza impugnata.
  • La specificità dei motivi si valuta considerando l'atto nel suo complesso, comprese le parti narrative e le conclusioni, senza imporre formule sacramentali o una struttura rigidamente formalistica.
  • La riproposizione delle difese di primo grado può essere sufficiente quando, dal contesto dell'appello, emerge una contestazione univoca della decisione e delle sue motivazioni.
  • Un giudice non può dichiarare automaticamente inammissibile l'appello per carenza di specificità senza verificare se le ragioni della doglianza siano comunque comprensibili dall'intero atto.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della controversia: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la causa, applicando il principio secondo cui i motivi d'appello possono essere sintetici ma devono essere chiari e individuabili.

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