Cassazione Civile, Ordinanza n. 31313/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo del fallimento di un credito di oltre 1,8 milioni di euro derivante da un finanziamento erogato nel 2007 a un soggetto che aveva acquistato una farmacia; l'azienda fu poi ceduta alla fallita nel 2013. Le società ricorrenti sostenevano che il debito di restituzione del finanziamento dovesse seguire l'azienda ceduta, perché il mutuo era stato funzionale all'acquisto del compendio aziendale. Il tribunale aveva invece escluso sia l'applicazione dell'art. 2558 c.c. sia quella dell'art. 2560 c.c., ritenendo che il contratto di finanziamento fosse già integralmente eseguito dalla finanziatrice quanto alla propria prestazione e, soprattutto, che il mutuo fosse un atto prodromico all'acquisto dell'azienda, estraneo all'esercizio dell'impresa. Con il ricorso per cassazione le società deducevano: (1) violazione dell'art. 2558 c.c., assumendo che osti all'applicazione della norma solo l'esecuzione di entrambe le prestazioni e non di una sola; (2) violazione dell'art. 2560 c.c., perché il finanziamento impiegato per pagare il corrispettivo dell'acquisto si sarebbe consolidato come parte del valore aziendale; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè bonifici eseguiti dalla fallita dopo l'acquisto con causale riferita a 'acconto canoni Comifin per conto Farmacia Santa Chiara'; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata esibizione di bilanci e scritture contabili da cui, secondo le ricorrenti, sarebbe emerso il subentro nel debito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il contratto di mutuo, essendo finalizzato all'acquisizione dell'azienda, non è un contratto inerente all'esercizio dell'azienda o dell'impresa e resta quindi fuori sia dall'art. 2558 c.c. (successione nei contratti d'azienda o d'impresa) sia dall'art. 2560 c.c. (debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta). Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che i bonifici indicati al più dimostravano un accollo a titolo personale del debito, ma non un subentro ex lege nel rapporto; inoltre non risultava proposta una domanda ex art. 1273 c.c. Il quarto motivo è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Si applica alla successione nei contratti inerenti all'esercizio dell'azienda o dell'impresa; non si estende a un mutuo destinato all'acquisto dell'azienda, che resta atto estraneo all'esercizio dinamico dell'impresa.
Riguarda i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta; non comprende il debito di restituzione di un finanziamento contratto per acquisire l'azienda, perché tale debito non è inerente all'esercizio dell'azienda stessa.
Un eventuale accollo del debito da parte dell'acquirente avrebbe richiesto una specifica domanda o un diverso titolo negoziale; nel caso non risultava proposta una domanda in tal senso.
La doglianza sulla mancata esibizione di documenti è rimasta assorbita dal rigetto dei motivi principali.
Massime di principio
- La successione nei contratti ex art. 2558 c.c. opera solo per rapporti contrattuali inerenti all'esercizio dell'azienda o dell'impresa; ne restano fuori gli atti meramente prodromici all'acquisizione dell'azienda.
- L'art. 2560 c.c. concerne i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta e non i debiti sorti per finanziare l'acquisto dell'azienda medesima, i quali non diventano per ciò solo cespiti aziendali.
- Per configurare il trasferimento di un debito in capo all'acquirente non basta un collegamento economico-funzionale con l'azienda ceduta: occorre un diverso fondamento giuridico del subentro o dell'accollo, che deve risultare allegato e provato.
- L'esame di condotte successive dell'acquirente può al più rilevare come indizio di un accollo volontario del debito, ma non consente di applicare automaticamente la disciplina della successione legale nei contratti o nei debiti aziendali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31272/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31273/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31274/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31276/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31277/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2022 del 24/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →