Cassazione Civile, Ordinanza n. 06129/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per la tariffa di igiene ambientale (TIA) relativi agli anni 2001-2005, emessi nei confronti della società contribuente in relazione a locali siti in Capannori. Dopo un lungo iter processuale, la Corte di cassazione aveva già deciso sul ricorso principale della contribuente, accogliendo solo un motivo e respingendo gli altri. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione di quella sentenza, deducendo un errore di fatto circa la presunta occupazione, detenzione o possesso dei locali da parte sua. Sostiene di non aver mai avuto la disponibilità materiale dell'immobile, di non averne mai detenuto le chiavi e di essersi limitata a svolgere il servizio mensa per i dipendenti della società proprietaria, mentre i locali sarebbero rimasti nella disponibilità e gestione di quest'ultima. A suo dire, la scheda di rilevazione delle superfici ai fini TIA attesterebbe che l'area in gestione era da addebitare ad altra società e non alla ricorrente. La censura, in sostanza, mira a contestare la qualificazione della ricorrente come soggetto passivo del tributo, assumendo che la Corte abbia frainteso il dato fattuale decisivo della concreta occupazione dei locali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un vero errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma si risolvesse in una contestazione dell'interpretazione e valutazione delle risultanze processuali già esaminate nella precedente sentenza di legittimità. La Corte ha osservato che la ricorrente non ha individuato con precisione l'errore percettivo dedotto e ha inoltre fondato il motivo su documenti in parte nuovi o comunque non adeguatamente localizzati nel fascicolo, quindi non utilizzabili in sede di revocazione. Ha poi ribadito che l'errore revocatorio presuppone una svista materiale o percettiva, non un errore di giudizio sulla legittimazione passiva o sull'individuazione dell'utilizzatore delle aree tassabili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto consistente in una svista percettiva decisiva, non per errori di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali.
L'errore di fatto della sentenza di cassazione è deducibile con revocazione solo nei limiti propri dell'errore revocatorio, cioè come errore meramente percettivo e non valutativo.
I documenti invocati devono essere specificamente indicati e localizzati nei precedenti gradi e nel ricorso originario; altrimenti sono trattati come nuovi e non possono fondare la revocazione.
Se l'errore dedotto ha inciso sulla decisione di merito o di appello su atti e documenti esaminati o da esaminare, il rimedio è l'impugnazione ordinaria della decisione di merito, non la revocazione della sentenza di legittimità.
Richiamato insieme all'art. 394 c.p.c. per affermare che l'errore di fatto che investe la decisione di merito va fatto valere con l'impugnazione contro tale decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è esperibile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con risultanze oggettive e incontestate degli atti; non è ammissibile se la censura attiene alla valutazione giuridica delle prove o alla loro interpretazione.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della qualificazione del soggetto passivo di un tributo quando la Corte abbia comunque preso in considerazione il fatto storico dell'utilizzo o occupazione delle aree, poiché in tal caso si denuncia un errore di giudizio.
- La parte che invoca la revocazione deve indicare con precisione il documento decisivo, la sua collocazione processuale e la sua previa produzione; in difetto, i documenti richiamati non possono essere utilizzati e il ricorso è inammissibile.
- L'errore revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile, distinta da ogni apprezzamento interpretativo del contenuto degli atti o dei documenti esaminati.
- Se il preteso errore ha inciso sulla decisione di merito, il rimedio va cercato nell'impugnazione della sentenza di merito e non nella revocazione della sentenza di legittimità.
Come è indicizzato
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