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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39486/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ritiene il motivo inammissibile perché, da un lato, si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e, dall'altro, è formulato in modo generico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio; la Cassazione non ne rivaluta il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e adeguatamente disattese nei giudizi di merito, senza offrire argomenti nuovi o specifici.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generico e assertivo.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere utilmente censurato in cassazione con deduzioni meramente reiterative o non specificamente correlate alla motivazione del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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