Cassazione Penale, Ordinanza n. 18925/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21/05/2024. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 192 c.p.p., censurando la valutazione della prova e, in sostanza, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il secondo motivo contestava il giudizio sulla pena, ritenuto non adeguatamente motivato. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata, sia quanto all'accertamento del fatto sia quanto al trattamento sanzionatorio, era congrua e immune da vizi logici o giuridici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a una rilettura degli elementi di fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il giudizio sulla pena era stato congruamente motivato alla luce delle modalità del fatto e dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza sulla valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti in sede di legittimità; la valutazione degli elementi di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio è conforme a legge quando il giudice esplicita gli elementi rilevanti del giudizio discrezionale sulla pena.
Non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi elencati dalla norma, essendo sufficiente richiamare quelli di maggiore rilievo nel complessivo giudizio sulla pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La Corte di cassazione non può procedere a una "rilettura" degli elementi di prova posti a fondamento della decisione di merito, poiché tale apprezzamento è riservato al giudice di merito quando la motivazione sia logica e giuridicamente corretta.
- Il sindacato di legittimità sulla pena è limitato alla verifica della congruità e legalità della motivazione; non è necessario che il giudice dia conto analitico di tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18897/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18898/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18899/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18900/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18901/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18902/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →