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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12487/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva recepito l'accordo di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, con contestuale cessione di crack a due persone. Un ricorrente ha censurato la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'altro ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi non proponibili in sede di legittimità perché estranei ai motivi tassativi esperibili contro la sentenza di patteggiamento, e comunque non emergeva alcuna erronea qualificazione del fatto palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza formalità ex art. 610, comma 5, c.p.p.; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La motivazione sottolinea che, trattandosi di patteggiamento successivo alla modifica introdotta dalla l. 103/2017, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto non vi era né un'erronea qualificazione giuridica immediatamente palese, né spazio per contestare in cassazione la motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata ha recepito l'accordo delle parti sulla pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    fattispecie base di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ipotesi di lieve entità invocata da uno dei ricorrenti come possibile riqualificazione del fatto.

  • art. 110 c.p.

    richiamo al concorso di persone nel reato.

  • art. 1, comma 50, l. 103/2017

    norma richiamata per evidenziare che la sentenza di patteggiamento era successiva alla riforma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando il patteggiamento è successivo alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo se l'errore risulta immediatamente e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; non sono invece deducibili contestazioni che richiedano valutazioni giuridiche non evidenti dalla contestazione.
  • Nel patteggiamento non è consentito lamentare in cassazione la carenza di motivazione sulla determinazione della pena quando la pena stessa è frutto dell'accordo tra le parti recepito dal giudice.
  • La verifica dell'eventuale errore di qualificazione del fatto nel patteggiamento va condotta sulla base del capo d'imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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