Cassazione Penale, Ordinanza n. 33472/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 dicembre 2024, che aveva ritenuto penalmente rilevante il suo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. Secondo il ricorso, il primo motivo censurava la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che il fatto non avrebbe dovuto essere qualificato come evasione; la Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era del tutto generica e non confrontata con la motivazione impugnata, la quale si era uniformata all'orientamento consolidato secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere dalla durata, dalla distanza e dai motivi dell'allontanamento. Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., ma è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata dedotta nei motivi di appello e coinvolgeva anche accertamenti di fatto non proponibili per la prima volta in cassazione, in ragione del principio devolutivo.
Norme richiamate
La circostanza attenuante di cui al comma 4 non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta in appello e se richiede valutazioni anche fattuali precluse dal limite devolutivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, indipendentemente dalla durata dell'assenza, dalla distanza percorsa o dalle ragioni soggettive che abbiano determinato la violazione del regime custodiale.
- Ai fini della configurabilità dell'evasione, è irrilevante che l'imputato si sia recato presso altro luogo con l'intenzione di interrompere il regime degli arresti domiciliari per ragioni personali, poiché ciò che rileva è la violazione della misura custodiale senza autorizzazione.
- Una doglianza di legittimità è inammissibile quando sia formulata in modo generico e non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le questioni che implicano accertamenti di fatto e che non siano state dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, per effetto del principio devolutivo.
- La mancata deduzione in appello di una circostanza attenuante che richieda verifiche fattuali preclude la sua autonoma prospettazione in sede di legittimità.
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