Sentenza del 23/07/2018 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso di accertamento Irpef nei confronti del socio e legale rappresentante - Requisiti di legittimità - Esistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso sostenendo, da un lato, il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e, dall'altro, l'illegittimità dell'atto per la mancata notifica dell'accertamento presupposto emesso nei confronti della società. L'accertamento societario riguardava i redditi della S.n.c. e, non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che l'accertamento del reddito del socio derivasse direttamente da quello già definito nei confronti della società e che il ricorrente, in quanto socio e legale rappresentante, fosse a conoscenza della causale e dell'identità della pretesa tributaria, nonché degli atti relativi all'accertamento societario. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al pagamento delle somme previste dall'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere motivato, ma la motivazione è ritenuta sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. Nel caso esaminato, la conoscenza dell'accertamento societario e del suo contenuto è stata considerata idonea a rendere comprensibile l'accertamento personale del socio.
La norma consente la condanna per responsabilità aggravata quando la parte agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave. La Commissione ha ritenuto temeraria l'impugnazione proposta dal ricorrente.
Principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone
Il reddito accertato in capo a una società di persone si riflette sui soci in proporzione alla partecipazione, anche se l'accertamento societario e quello personale sono formalmente distinti. Se l'accertamento della società diventa definitivo, il socio non può normalmente contestare nuovamente il presupposto reddituale, salvo specifici vizi propri dell'atto personale.
Massime di principio
- Quando il reddito del socio deriva per trasparenza da quello accertato nei confronti di una società di persone, la definitività dell'accertamento societario può costituire il presupposto dell'accertamento personale del socio.
- Il socio che è anche legale rappresentante della società può essere considerato a conoscenza dell'accertamento societario e non può fondare la propria difesa sulla mancata conoscenza di atti che, in concreto, risultino a lui notificati o comunque conosciuti.
- La mancata notifica dell'atto presupposto non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento conseguente se l'atto presupposto è stato regolarmente notificato alla società e il socio ne ha avuto conoscenza, soprattutto quando rivestiva funzioni rappresentative.
- Per contestare efficacemente l'accertamento personale, il socio deve indicare vizi specifici propri dell'atto notificatogli oppure contestare tempestivamente l'accertamento societario, prima che diventi definitivo.
- La motivazione dell'accertamento è sufficiente se permette di individuare il periodo d'imposta, il soggetto, la fonte del reddito e il collegamento con l'accertamento societario presupposto.
- Una contestazione priva di fondamento, diretta a riaprire questioni ormai definite o incompatibile con la conoscenza documentata degli atti, può comportare la condanna alle spese e, nei casi più gravi, per lite temeraria.
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