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Sentenza

Sentenza del 23/07/2018 n. 175 - Corte Costituzionale

Riscossione - Riscossione coattiva - Notifica diretta della cartella di pagamento da parte del concessionario- Prospettata illegittimità - Infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo potenzialmente irragionevole e lesiva del diritto di difesa la notificazione diretta della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione di un ufficiale giudiziario e senza applicazione integrale delle formalità previste dall'art. 7 della legge n. 890/1982, inclusa la comunicazione di avvenuta notifica quando il plico è consegnato al portiere.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni. La notificazione diretta è legittima perché l'agente della riscossione svolge una funzione pubblicistica, anche quando opera tramite una società avente struttura privatistica, e la semplificazione risponde all'esigenza di rendere più rapida ed efficiente la riscossione coattiva. La consegna del plico chiuso al destinatario o a un soggetto legittimato, compreso il portiere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assicura una sufficiente effettiva possibilità di conoscenza dell'atto. L'assenza della relata di notifica e della comunicazione di avvenuta notifica non determina, di per sé, l'illegittimità costituzionale della disciplina. Tuttavia, il contribuente che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della cartella per causa non imputabile può chiedere la rimessione in termini per impugnarla, sulla base dell'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 153, secondo comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento

    La norma consente all'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella di pagamento, senza intermediario, mediante plico chiuso e raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità è alternativa alla notificazione ordinaria tramite soggetti abilitati.

  • Artt. 3, 24 e 111 della Costituzione

    La disciplina della notifica diretta non viola l'eguaglianza, il diritto di difesa o il giusto processo, poiché garantisce comunque al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto e persegue l'interesse pubblico alla riscossione efficiente.

  • Art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890

    Le formalità previste per la notificazione ordinaria a mezzo posta non devono necessariamente essere applicate alla notificazione diretta delle cartelle ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che segue una disciplina speciale e semplificata.

  • Art. 14 legge n. 890/1982

    Conferma, in materia tributaria, la possibilità di notificazione diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari, mostrando che l'assenza di un intermediario non è di per sé incompatibile con la Costituzione.

  • Art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati

    La disposizione opera come criterio di interpretazione costituzionalmente orientata e consente di valorizzare la rimessione in termini quando il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile.

  • Art. 153, secondo comma, codice di procedura civile

    Può consentire la rimessione in termini del contribuente che, nonostante il perfezionamento formale della notifica, dimostri di non aver potuto conoscere tempestivamente la cartella per una causa non imputabile.

  • Art. 19 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Resta applicabile il termine per impugnare la cartella di pagamento, salvo che il contribuente ottenga la rimessione in termini dimostrando l'assenza di conoscenza effettiva non imputabile.

  • Art. 1335 codice civile

    La consegna del plico al destinatario o a un consegnatario legittimato fonda una presunzione di conoscenza dell'atto, salvo prova contraria.

  • Art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La notificazione diretta agevola il rispetto dei termini decadenziali entro i quali l'amministrazione deve notificare la cartella dopo l'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza ufficiale giudiziario o altro intermediario.
  • La consegna del plico al portiere o ad altro soggetto legittimato non rende automaticamente nulla la notifica, anche se non è stata inviata una comunicazione separata di avvenuta notifica.
  • La disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 prevale sulle formalità della notificazione ordinaria previste dalla legge n. 890/1982.
  • La notifica formalmente valida produce i suoi effetti, ma il contribuente può contestare la mancata conoscenza effettiva e chiedere la rimessione in termini se dimostra una causa non imputabile.
  • La semplice illeggibilità della firma del portiere o altri vizi concreti della consegna devono essere valutati come questioni di legittimità della singola notifica, non come problemi di costituzionalità della disciplina generale.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra validità astratta della notificazione diretta, che è stata ritenuta costituzionalmente legittima, e regolarità concreta della singola consegna e dell'avviso di ricevimento.

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