Sentenza del 23/07/2018 n. 160 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 29 ottobre 2015, relativa a un debito complessivo di 78.279,23 euro derivante da cartelle esattoriali riferite a crediti tributari maturati tra il 1993 e il 1999 e notificate tra il 2001 e il 2006. Ha sostenuto di non aver mai ricevuto personalmente le cartelle, che erano state notificate soltanto al curatore fallimentare, nonostante fosse rimasto soggetto passivo del rapporto tributario e potesse subire conseguenze patrimoniali e sanzionatorie dalla definitività degli atti. Ha inoltre dedotto la prescrizione di parte dei crediti. Equitalia ha riconosciuto la prescrizione di tre cartelle e ha sostenuto, per le altre, che prima della riforma della legge fallimentare del 2006 fosse sufficiente la notifica al curatore.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'intimazione di pagamento, rilevando l'illegittimità delle cartelle non notificate personalmente al contribuente e condannando Equitalia alle spese. Equitalia ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia lo ha respinto con sentenza del 14 maggio 2018, confermando integralmente la decisione di primo grado. Il giudice ha affermato che il fallimento non priva il contribuente della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e che gli atti impositivi devono essere notificati anche a lui, oltre che al curatore, poiché il contribuente può subire conseguenze personali e deve poter esercitare il diritto di difesa. L'ammissione del credito al passivo fallimentare produce effetti soltanto all'interno della procedura fallimentare e non sostituisce la notifica individuale. Equitalia è stata condannata a rimborsare al contribuente 1.500 euro oltre accessori per le spese del giudizio di appello.
Norme richiamate
Art. 48 della legge fallimentare, nel testo previgente alla riforma del 2006
La norma è richiamata da Equitalia per sostenere la legittimità della notifica al solo curatore.
La Commissione ha ritenuto che la disposizione imponesse al fallito principalmente l'obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza a lui diretta, senza escludere la necessità della notifica dell'atto anche al contribuente.
Art. 43 della legge fallimentare
Richiamato nel combinato disposto con l'art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972.
Il fallito conserva, in determinate situazioni, la possibilità di esercitare personalmente la tutela giurisdizionale quando gli organi fallimentari rimangano inerti, soprattutto se l'atto può produrre effetti personali o sanzionatori nei suoi confronti.
Art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972
Richiamato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11618/2017.
La norma è utilizzata per fondare la legittimazione del fallito a impugnare personalmente l'atto tributario non contestato dal curatore, in coerenza con il diritto di difesa.
Art. 24 della Costituzione
La tutela giurisdizionale è richiamata quale principio costituzionale di riferimento.
Il diritto di difesa impone di assicurare al contribuente fallito la conoscenza dell'atto tributario e la possibilità di contestarlo, anche quando il curatore non abbia agito.
D.Lgs. n. 5/2006
Riforma della legge fallimentare richiamata da Equitalia.
La riforma è stata invocata per sostenere che, per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore, non fosse necessaria la notifica anche al contribuente; la tesi non è stata accolta.
Sentenza della Corte di cassazione n. 11618/2017
L'accertamento tributario, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente.
Il fallimento non elimina la soggettività tributaria del contribuente. Gli atti impositivi devono quindi essere notificati anche personalmente al fallito quando possono produrre nei suoi confronti effetti patrimoniali o sanzionatori.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento non priva automaticamente il contribuente della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario: per gli atti fiscali potenzialmente rilevanti anche nei suoi confronti, la notifica al solo curatore può non essere sufficiente.
- L'ammissione di un credito tributario al passivo fallimentare ha efficacia principalmente interna alla procedura e non sostituisce, di regola, la notifica dell'atto impositivo al contribuente.
- La mancata notifica personale può impedire la piena efficacia dell'atto nei confronti del contribuente e può consentirgli di contestare la pretesa, soprattutto quando il curatore non abbia esercitato il diritto di difesa.
- Il contribuente fallito può essere legittimato ad agire personalmente contro l'atto tributario se l'inerzia degli organi della procedura lo espone a conseguenze personali, comprese sanzioni o effetti patrimoniali successivi.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la validità delle notifiche, la data e la natura degli atti, l'eventuale prescrizione dei crediti e gli effetti meramente endofallimentari dell'ammissione al passivo.
- La soluzione concreta dipende comunque dalla normativa applicabile ratione temporis, dal tipo di atto e dagli effetti che esso può produrre sul contribuente, nonché dalla giurisprudenza vigente al momento della controversia.
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