Sentenza del 23/07/2018 n. 154 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego di rimborso di euro 1.900,00, relativo all'IVAFE versata per gli anni 2012 e 2013. Sosteneva che la disciplina originaria dell'art. 19 del DL n. 201/2011 fosse, fin dalla sua introduzione, incompatibile con l'art. 63 TFUE e con l'art. 40 dell'Accordo SEE, perché applicava un trattamento deteriore alle attività finanziarie detenute all'estero rispetto a quelle detenute in Italia. Secondo il contribuente, la legge n. 161/2014, che aveva limitato l'ambito dell'imposta a decorrere dal 2014, non avrebbe dovuto differire gli effetti dell'esonero, ma avrebbe dovuto essere disapplicata nella parte in cui rinviava la decorrenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e ritenuto illegittima l'applicazione dell'IVAFE anche per gli anni 2012 e 2013. Il giudice ha disapplicato la disposizione della legge n. 161/2014 che limitava l'esonero al periodo d'imposta 2014, riconoscendo la prevalenza del diritto dell'Unione europea. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a restituire al contribuente euro 1.900,00, oltre agli interessi legali. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 19 del Decreto-legge n. 201/2011
Istituzione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.
La disciplina originaria dell'IVAFE, riferita al più ampio concetto di attività finanziarie detenute all'estero, è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui determinava una disparità di trattamento rispetto alle attività detenute in Italia.
Legge n. 161/2014, art. 9, comma 2
Le modifiche all'art. 19 del DL n. 201/2011 decorrono dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.
La decorrenza differita al 2014 è stata disapplicata perché contrastante con gli obblighi derivanti dal TFUE; secondo il giudice, l'incompatibilità della disciplina originaria sussisteva fin dall'introduzione dell'imposta.
Art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Divieto di tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi.
La norma è stata utilizzata come parametro per ritenere illegittima la disparità fiscale tra attività finanziarie detenute in Italia e attività analoghe detenute all'estero.
Art. 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo
Libera circolazione dei capitali nello Spazio economico europeo.
La disciplina nazionale dell'IVAFE è stata ritenuta incompatibile anche con il principio di libera circolazione dei capitali previsto dall'Accordo SEE.
Art. 10 del Trattato CE
Principio di leale cooperazione tra Stati membri e istituzioni comunitarie.
È stato richiamato a fondamento dell'obbligo del giudice nazionale di garantire l'effettività del diritto dell'Unione e di disapplicare la norma interna incompatibile.
Giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale
Cass. n. 20435/2014; Cass. n. 9823/2016; Cass. n. 56264/2017; Corte cost. n. 389/1989, n. 168/1991 e n. 226/2014.
La giurisprudenza richiamata conferma la prevalenza della normativa europea incompatibile con quella nazionale e l'obbligo del giudice di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione, disapplicando la disposizione interna contrastante.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale nazionale contrasta direttamente con una disposizione europea immediatamente applicabile, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile, anche d'ufficio.
- Una modifica legislativa successiva che elimina o restringe una discriminazione può costituire un indizio del precedente contrasto con il diritto dell'Unione, ma la decorrenza fissata dal legislatore nazionale non impedisce necessariamente il riconoscimento dell'illegittimità per i periodi anteriori.
- In presenza di una disparità fiscale tra beni o attività detenuti in Italia e beni o attività analoghi detenuti all'estero, occorre verificare la compatibilità della disciplina con la libera circolazione dei capitali prevista dal TFUE e dall'Accordo SEE.
- Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate sulla base della norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione, nei limiti applicabili delle regole processuali e dei termini di decadenza.
- La disapplicazione della norma interna incompatibile non è considerata una violazione del principio di legalità quando deriva dalla prevalenza e dall'effettività degli obblighi europei vincolanti per lo Stato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 lug 2018Sentenza del 23/07/2018 n. 152 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 23 lug 2018Sentenza del 23/07/2018 n. 158 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 23 lug 2018Sentenza del 23/07/2018 n. 160 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 23 lug 2018Sentenza del 23/07/2018 n. 175 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2018Sentenza del 23/07/2018 n. 178 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 23 lug 2018Sentenza del 23/07/2018 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →