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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24386/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un'avvocata per compensi professionali maturati nell'interesse di una società. La società propose opposizione, ma il Tribunale la dichiarò improcedibile perché tardiva. La Corte d'appello confermò, ritenendo che il tentativo di notificazione dell'opposizione presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio non fosse andato a buon fine per trasferimento dello studio del difensore destinatario e che la successiva riattivazione della notifica fosse avvenuta oltre il termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. In Cassazione la società dedusse, in sintesi: 1) errata valutazione della rinnovazione della notifica e della prova del trasferimento del domicilio professionale; 2) violazione dei principi sulla riattivazione del procedimento notificatorio con efficacia retroattiva quando l'esito negativo non sia imputabile al notificante; 3) errata considerazione del mutamento di indirizzo del difensore e della prova della relativa annotazione presso il COA; 4) violazione dell'art. 650 c.p.c. come interpretato dalla Corte costituzionale, sostenendo che il caso fortuito/forza maggiore avesse impedito non la conoscenza del decreto ma la tempestiva proposizione dell'opposizione, anche per il ritardo dell'UNEP nel comunicare l'esito negativo della prima notifica; 5) richiesta subordinata di decisione nel merito. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati: ha richiamato i principi secondo cui, quando la notifica va eseguita presso un difensore/procuratore che esercita nel circondario, il notificante deve verificare l'attualità del domicilio risultante dall'albo professionale; se la notifica fallisce per causa non imputabile, il procedimento può essere riattivato solo con immediata diligenza e comunque nei limiti elaborati dalla giurisprudenza. Nel caso concreto, però, la mancata riuscita della prima notifica è stata ritenuta imputabile alla società, che non aveva provato di avere previamente verificato l'attuale indirizzo professionale né la mancata annotazione del trasferimento al momento del primo tentativo. È stato inoltre ritenuto irrilevante l'eventuale ritardo dell'ufficiale giudiziario nel comunicare l'esito negativo, perché il fatto genetico della tardività era la negligenza iniziale del notificante. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.

  • art. 638 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso in tema di notifica del ricorso monitorio e dell'opposizione.

  • art. 641 c.p.c.

    Termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte conferma che la notifica dell'opposizione deve perfezionarsi entro il termine, salvo riattivazione solo se il mancato perfezionamento non sia imputabile al notificante.

  • art. 650 c.p.c.

    L'opposizione tardiva è ammissibile anche quando il caso fortuito o la forza maggiore abbiano impedito la tempestiva proposizione dell'opposizione, ma incombe sull'opponente la prova rigorosa della non imputabilità dell'evento impeditivo.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sull'esecuzione della notifica; la Corte si confronta con la disciplina della notificazione presso il destinatario o nel domicilio eletto.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rimessione in termini/impedimento non imputabile, ma non accolto.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel quadro dei rimedi per la rinnovazione della notificazione quando la tardiva notificazione possa incidere sui termini di comparizione.

  • art. 384 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in subordine per la decisione nel merito; il motivo subordinato resta assorbito.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel riportare la giurisprudenza sulla non sanabilità di notificazioni inesistenti.

  • art. 10 R.D. n. 1578/1933

    Richiamato nei motivi come norma sulla comunicazione/tenuta dell'albo professionale del difensore.

  • art. 17 R.D. n. 1578/1933

    Richiamato nei motivi in tema di iscrizione e domicilio professionale dell'avvocato.

  • art. 69 R.D. n. 37/1934

    Richiamato nei motivi in relazione alla comunicazione del trasferimento dello studio professionale e alla sua annotazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto, poiché il ricorso è rigettato, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Corte cost. n. 120/1976

    Richiamata per il principio secondo cui l'opposizione tardiva può essere ammessa anche se il caso fortuito o la forza maggiore hanno impedito la tempestiva proposizione dell'opposizione, non solo la conoscenza del decreto.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione deve essere eseguita presso un difensore/procuratore che esercita nel circondario del giudice, il notificante ha l'onere di verificare preventivamente l'attualità del domicilio professionale risultante dall'albo o dai registri competenti.
  • Se la prima notificazione non va a buon fine per un fatto non imputabile al notificante, gli effetti della richiesta originaria possono conservarsi solo mediante una riattivazione immediata e diligente del procedimento notificatorio; la ritardata riattivazione, senza giustificazione rigorosa, fa perdere la tempestività dell'atto.
  • La riattivazione del procedimento notificatorio e la possibilità di superare la decadenza richiedono la prova, gravante sull'interessato, dell'esistenza di un caso fortuito o di una forza maggiore che abbia concretamente impedito la tempestiva proposizione dell'atto.
  • L'eventuale ritardo dell'ufficiale giudiziario nel comunicare l'esito negativo della notifica non vale, di per sé, a neutralizzare l'imputabilità originaria della tardività quando il mancato perfezionamento dipende dalla mancata verifica preventiva del domicilio del destinatario.
  • L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è ammessa sulla base di allegazioni generiche: occorre dimostrare rigorosamente che, al momento del primo tentativo notificatorio, il mutamento di domicilio non era conoscibile mediante le ordinarie verifiche sull'albo professionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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