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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32840/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta dai proprietari di un fondo sito in Casalnuovo di Napoli per l'occupazione usurpativa del bene da parte di società riconducibili alla realizzazione di un'opera ferroviaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, una delle società convenute aveva proposto impugnazione, ma la Corte territoriale l'ha dichiarata inammissibile perché tardiva: dopo il mancato perfezionamento della prima notificazione dell'atto di appello, indirizzata a un civico errato, la società non aveva riattivato immediatamente il procedimento notificatorio, attendendo oltre un anno per chiedere l'autorizzazione alla rinnovazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della decisione, sostenendo che l'errore sul civico era di difficile individuazione e che la costituzione degli appellati avrebbe sanato la notificazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e degli artt. 156, comma 3, 157, comma 3, e 291 c.p.c., assumendo l'illegittimità della declaratoria di tardività dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il punto decisivo non era l'errore iniziale nell'indirizzo, ma la mancata immediata e spontanea ripresa del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della prima notifica. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo era formulato in modo non chiaro e comunque infondato alla luce dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della causa

    La censura ex n. 5 è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e mira in sostanza a contestare accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione

    La deduzione del vizio di violazione di legge richiede una chiara individuazione dell'errore di diritto denunciato, dei principi asseritamente violati e dell'esito che sarebbe dovuto derivarne.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'applicazione dei principi sulla tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente unitamente all'art. 111 Cost.; la Corte non ne ha tratto conseguenze diverse rispetto ai principi processuali interni applicati.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma ritenuto non decisivo rispetto al tema della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a infirmare la declaratoria di tardività.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rinnovazione della notificazione; la Corte ribadisce che, in caso di esito negativo non imputabile al notificante, la rinnovazione deve essere immediata per conservare gli effetti della richiesta originaria.

  • art. 325 c.p.c.

    La tempestiva riattivazione della notificazione deve avvenire senza superare un termine pari alla metà del termine di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale e per il deposito di memorie.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In caso di notificazione dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e tempestività per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • La tempestiva ripresa del procedimento notificatorio non può essere sostituita dalla sola successiva costituzione della controparte, se l'impugnazione è stata riattivata oltre il limite temporale ragionevolmente ancorato alla metà del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se tende a sollecitare una diversa valutazione del fatto.
  • La deduzione di violazione di legge deve indicare con chiarezza quale sia l'errore di diritto, quali norme o principi siano stati disapplicati e quale esito decisorio sarebbe dovuto derivarne; censure generiche o oscure sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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