Cassazione Civile, Ordinanza n. 22723/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto tra una ASL e una società operante nel settore ecologico. In primo grado il tribunale aveva ritenuto responsabile la stazione appaltante e aveva risolto il contratto per grave inadempimento della ASL, condannandola al risarcimento dei danni; la ASL aveva poi pagato quanto dovuto in esecuzione. In appello, però, la decisione era stata integralmente riformata: la Corte d'appello aveva escluso l'inadempimento della ASL, aveva rigettato le domande della società appaltatrice e l'aveva condannata a restituire le somme ricevute. Sulla base di tale credito restitutorio la ASL aveva chiesto il fallimento della società, ma la Corte d'appello, in sede di reclamo ex art. 18 l.f., aveva revocato il fallimento ritenendo insussistente la legittimazione attiva del creditore, perché il tribunale avrebbe dovuto verificare incidenter tantum la sussistenza del credito e non limitarsi a prendere atto del titolo. La Cassazione, con ordinanza n. 23760/2023, aveva rigettato il ricorso principale della ASL e quello incidentale del fallimento, reputando necessaria la delibazione incidentale del credito e ritenendo non decisivo il titolo non definitivo. Le ricorrenti hanno quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la Corte avrebbe supposto l'inesistenza del giudicato formatosi sulla sentenza d'appello n. 99/2019, mentre tale sentenza era già divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso della società con ordinanza di Cassazione n. 32539/2022. Secondo le ricorrenti, quel giudicato rendeva incontestabile la loro qualità di creditrici e la loro legittimazione a chiedere il fallimento, sicché l'ordinanza revocanda si fondava su una svista decisiva. La società resistente ha contrastato la revocazione e ha sostenuto anche in via difensiva che, comunque, l'ordinanza impugnata conteneva più rationes decidendi, tra cui autonome ragioni di inammissibilità e infondatezza.
La decisione
La Corte ha accolto la revocazione, rilevando che nell'ordinanza n. 23760/2023 era stato erroneamente considerato ancora pendente il giudizio di cassazione sulla sentenza d'appello n. 99/2019, mentre in realtà quel giudizio era già definito con ordinanza n. 32539/2022, che aveva rigettato il ricorso della società e aveva consolidato il credito restitutorio della ASL e della Gestione Liquidatoria. Accertato l'errore percettivo, la Corte ha riesaminato la causa nel merito e ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che, in presenza di un giudicato esterno sul credito, la qualità di creditore delle ricorrenti era certa e definitiva, con conseguente loro legittimazione a proporre istanza di fallimento. Ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi, sia del ricorso principale sia di quelli incidentali. In esito rescissorio, ha quindi cassato la decisione revocata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto decisivo risultante dagli atti.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore meramente percettivo, consistente nella supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, e non un errore di giudizio.
La mancata considerazione di una memoria depositata ai sensi di tale norma può integrare errore di fatto se il suo contenuto era decisivo e incontroverso.
La giurisprudenza richiamata estende il principio del possibile errore di fatto anche alle memorie depositate in prossimità dell'udienza.
art. 18 l.f.
Regola il reclamo contro la dichiarazione di fallimento; qui è il rimedio esperito contro la sentenza del tribunale fallimentare.
art. 6 l.f.
La legittimazione del creditore istante richiede l'esistenza di un credito, che il giudice fallimentare deve delibare incidenter tantum in modo sommario.
art. 15, comma 9, l.f.
La prova di una esposizione debitoria superiore alla soglia rileva ai fini della verifica dei presupposti del fallimento, ma resta irrilevante se manca un creditore istante legittimato.
Richiamato nei motivi incidentali per dedotta omessa pronuncia; tali censure sono rimaste assorbite.
Richiamato dal fallimento per contestare la distribuzione dell'onere della prova in tema di presupposti del fallimento.
Evocato nel precedente giudizio di merito per l'interpretazione della clausola contrattuale secondo buona fede e correttezza.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio della Corte di cassazione ricorre quando la decisione presuppone l'inesistenza di un fatto documentalmente esistente e decisivo, oppure l'esistenza di un fatto pacificamente escluso, purché non si tratti di errore di giudizio o di interpretazione giuridica.
- La mancata considerazione di una memoria difensiva può integrare errore revocatorio solo se la memoria conteneva un elemento storico decisivo, già acquisito agli atti, la cui percezione avrebbe necessariamente condotto a una decisione diversa.
- Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento non è necessario un accertamento definitivo del credito, ma il giudice deve comunque compiere una autonoma delibazione incidentale; tuttavia, se il credito risulta ormai coperto da giudicato, la qualità di creditore è definitivamente accertata e non occorre più una verifica sommaria della sua esistenza.
- In materia prefallimentare, l'esistenza di ulteriori debiti o il superamento della soglia di esposizione può rilevare, ma solo se esiste un creditore istante legittimato; la carenza di legittimazione attiva impedisce la dichiarazione di fallimento anche in presenza di altri elementi di insolvenza.
- Quando una sentenza di merito che fonda il credito istante è passata in giudicato, il credito diventa concorsuale e può essere fatto valere nel passivo della procedura, restando ferma la verifica degli altri presupposti concorsuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22663/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22664/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22665/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22666/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22667/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22668/2024 del 12/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →