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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23719/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, in due fasi, della partecipazione in una società in accomandita semplice da parte di un soggetto che era stato prima socio accomandatario e poi accomandante. Nel corso della sua permanenza nella compagine sociale, egli aveva prestato, nell'esclusivo interesse della società, garanzie reali a favore di banche, costituendo pegno su titoli e altri valori mobiliari per consentire l'accesso a linee di credito. Dopo l'uscita dalla società, gli istituti di credito avevano escusso il pegno e il soggetto aveva chiesto alla società e all'altro socio la restituzione delle somme corrispondenti ai beni escussi. Il giudizio era già passato per una precedente cassazione con rinvio, nella quale la Corte aveva affermato il principio secondo cui il socio illimitatamente responsabile che abbia prestato pegno per debiti sociali ha diritto di regresso verso la società o gli altri soci, anche se successivamente uscito dalla compagine, salvo diversa regolazione in sede di uscita. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva però limitato il regresso al 10% del credito escusso, ritenendo che le obbligazioni garantite fossero sorte quando il socio deteneva il 90% del capitale e che, dunque, egli potesse rivalersi solo per la parte eccedente la quota che sarebbe rimasta a suo carico se fosse rimasto socio; aveva inoltre rilevato che gli atti di cessione non prevedevano un espresso esonero per le obbligazioni pregresse. Il ricorrente ha proposto nuovo ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione delle norme sulle società di persone e sul regresso; omesso esame del fatto relativo all'assenza, nei contratti di cessione, di un impegno di garanzia per debiti pregressi o di indennizzo dei cessionari; travisamento della prova e motivazione apparente sulla clausola contrattuale di regolazione dei rapporti inter partes; nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata osservanza del principio di diritto della precedente cassazione; violazione delle regole ermeneutiche contrattuali per erronea interpretazione della clausola di cessione delle quote.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il giudice del rinvio non si era attenuto al vincolo derivante dalla precedente sentenza rescindente, poiché aveva sostanzialmente svuotato di contenuto il principio di diritto già enunciato e aveva introdotto un criterio diverso, basato sulla quota di partecipazione del socio al momento delle obbligazioni sociali e sulla mancanza di un esonero espresso nelle cessioni. La motivazione della Corte territoriale è stata giudicata meramente generica e assertiva, non idonea a rispettare il minimo costituzionale, e soprattutto incompatibile con il principio secondo cui, in caso di garanzia reale prestata dal socio illimitatamente responsabile per debiti sociali, il regresso verso la società spetta nei termini già fissati dalla precedente cassazione, salvo diversa regolazione in sede di uscita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza e violazione dell'art. 384 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi e travisamento/motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche della sentenza rescindente

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che la motivazione della sentenza di rinvio non rispettava il minimo costituzionale

  • art. 2252 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 2262 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 2263 c.c.

    richiamato sia nel principio di diritto precedente sia nel ricorso, per la disciplina delle passività e del regresso

  • art. 2269 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 2289 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 2290 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 2291 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 2304 c.c.

    richiamato nel principio precedente per indicare il beneficium excussionis del socio illimitatamente responsabile

  • art. 2313 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 2315 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 2318 c.c.

    citato tra le norme sulle società di persone richiamate nel ricorso

  • art. 1298 c.c.

    richiamato nel rinvio per l'azione di regresso verso la società

  • art. 1299 c.c.

    richiamato nel rinvio per l'azione di regresso verso la società

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio per violazione di legge, il giudice del rinvio deve attenersi non solo alla regula iuris enunciata dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il presupposto; non può sostituire a tale criterio un parametro diverso che ne alteri la portata applicativa.
  • La violazione dell'art. 384 c.p.c. ricorre quando il giudice di rinvio, pur richiamando formalmente il principio di diritto della sentenza rescindente, ne svuoti sostanzialmente il contenuto con una motivazione che introduca presupposti non richiesti dalla decisione di legittimità.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando è meramente assertiva, non spiega il fondamento in fatto e in diritto della decisione e non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
  • Il socio illimitatamente responsabile che abbia prestato una garanzia reale per debiti sociali conserva, dopo l'escussione della garanzia, un diritto di regresso verso la società o gli altri soci nei termini stabiliti dalla precedente decisione di legittimità, salvo che in sede di uscita dalla società la sua responsabilità sia stata diversamente regolata.
  • Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione questioni già coperte dal giudicato interno o implicito che costituiscano il presupposto necessario della pronuncia rescindente.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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