Cassazione Penale, Sentenza n. 27951/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di più indagati, tra cui un soggetto ritenuto capo di un'articolazione familiare inserita nello storico sodalizio mafioso denominato "clan dei caragnusi" o "clan Mazzei". Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari, aveva riconosciuto la gravità indiziaria per il reato associativo, ma aveva ritenuto superata la presunzione di esigenze cautelari valorizzando, per il singolo indagato qui considerato, il decorso del tempo dai fatti, l'assenza di ulteriori condotte successive al settembre 2019, la scarcerazione seguita dall'applicazione della sorveglianza speciale senza violazioni significative, la ripresa di un'attività lavorativa e l'asserita vaghezza delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Il Pubblico Ministero ricorre deducendo un unico motivo: erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, perché il solo tempo silente non può vincere la presunzione cautelare in materia di associazione mafiosa se non accompagnato da elementi concreti di effettivo distacco dal sodalizio; inoltre contesta la svalutazione del ruolo apicale dell'indagato, l'irrilevanza assegnata ai precedenti e al permanere dei contatti associativi, la neutralità attribuita alla sorveglianza speciale e al lavoro ripreso, nonché la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore.
La decisione
La Corte di cassazione ritiene fondato il ricorso del Pubblico Ministero. Dopo avere dichiarato ammissibile l'impugnazione, chiarisce che, nei procedimenti per 416-bis c.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. non viene automaticamente vinta dal mero decorso del tempo, ma richiede elementi obiettivi e concreti che dimostrino un reale allontanamento dall'associazione. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è giudicata carente e in parte contraddittoria, perché il ruolo apicale dell'indagato, la prosecuzione dell'attività direttiva anche dal carcere, la neutralità del dato lavorativo e della mancata violazione della sorveglianza speciale non bastano a superare la presunzione; invece, vengono ritenute non decisive le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, per difetto di concreta utilità. L'ordinanza impugnata è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuova valutazione secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
individua il rimedio di appello cautelare proposto dalla Procura avverso il rigetto della custodia cautelare.
richiamato per la soglia della gravità indiziaria, che nel caso era già stata ritenuta sussistente e non era oggetto di revisione in cassazione.
richiamato come parametro generale della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, superato dal regime speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
"Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"
prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il 416-bis; il tempo silente da solo non basta a vincere la presunzione, occorrendo elementi concreti di cessazione del vincolo associativo.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
evocato come parametro della motivazione sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
reato associativo mafioso alla base del regime cautelare speciale; la sua struttura e la persistente adesione al sodalizio giustificano la presunzione cautelare.
art. 335, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per affermare che la mancanza di iscrizioni pregiudizievoli nel periodo considerato ha valenza dimostrativa ridotta in materia mafiosa.
richiamata quale intervento volto a limitare gli automatismi cautelari e a valorizzare la verifica concreta delle esigenze cautelari.
legge 16 aprile 2015, n. 159/2011
richiamata incidentalmente in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e alla sua presupposta valutazione positiva.
Massime di principio
- In materia di custodia cautelare per associazione mafiosa, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. non è vinta dal solo decorso del tempo tra i fatti e la decisione, perché il tempo silente, da solo, resta un dato neutro.
- Il tempo silente può assumere rilievo solo se, per durata e contesto, si traduce in un indice obiettivo di reale allontanamento dal sodalizio o si combina con altri elementi esterni coerenti con la cessazione del vincolo associativo.
- Il significato del tempo silente deve essere calibrato sul caso concreto, tenendo conto del tipo di sodalizio, della qualità e durata della partecipazione, della storia personale dell'indagato e del suo ruolo nell'organizzazione; maggiore è la vischiosità del contesto mafioso, maggiore è la forza della presunzione.
- Quando l'indagato è ritenuto soggetto apicale e la motivazione cautelare accerta la prosecuzione, anche dal carcere, di funzioni direttive o di collegamento con il sodalizio, è logicamente difficile ritenere superata la presunzione cautelare sulla base di elementi neutrali come la ripresa del lavoro o l'assenza di violazioni formali di una misura di prevenzione.
- La mancata valorizzazione di dichiarazioni collaborative può reggere solo se il giudice spiega in modo logico la loro scarsa utilità, ma tale neutralizzazione non basta, da sola, a compensare l'assenza di elementi positivi di dissociazione dal contesto mafioso.
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