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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il delitto di violenza privata (per aver bloccato con un gruppo l'accesso/uscita dal campo base dei lavoratori del Terzo Valico il 21/11/2014), lamentando: 1) errata applicazione dell'art. 610 c.p. perché, secondo loro, mancava violenza o minaccia effettiva e la scelta dei lavoratori sarebbe stata volontaria; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ritenendo la protesta pacifica e di durata limitata con disagi minimi; 3) mancata applicazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62, n.1 c.p.) e, in generale, irragionevolezza della pena inflitta

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione dei giudici di merito. In primo e secondo grado era stata accertata la responsabilità per violenza privata: sono state inflitte pene (in appello) di 3 mesi di reclusione a Oscar PACE, Nicusor ROMAN e Alfredo TANZI; agli altri imputati è stata inflitta pena sospesa di 2 mesi di reclusione (con non menzione per Camilla RONCALLO, Stefano SGUARIO, Ornella VENTULLO, Elio GUERRA, Edoardo BROGI e Silvia ONGARO). Tutti gli imputati sono stati ritenuti obbligati in solido al risarcimento del danno (da liquidarsi in sede civile) e al rimborso delle spese di costituzione e assistenza delle parti civili; la Corte di cassazione ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi euro 4.500,00 (oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    La corte ha confermato che per la violenza privata non è richiesta una minaccia verbale esplicita: è sufficiente un comportamento idoneo ad incutere timore o coartare la libertà di determinazione dell'offeso (es. un gruppo che impedisce l'accesso/uscita e chiude il cancello).

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la valutazione delle modalità dell'azione e degli altri elementi indicati dall'art. 133; la Corte territoriale ha ritenuto che le modalità, la durata (circa un'ora) e l'impatto sulla libertà di molte persone escludessero la particolare tenuità.

  • art. 62, n. 1 cod. pen.

    Per riconoscere la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale non basta la convinzione soggettiva dell'agente: il movente deve avere riconoscimento oggettivo e consenso dalla prevalente coscienza collettiva; la Corte ha ritenuto non sussistente tale riconoscimento.

  • art. 133 cod. pen.

    La determina dei parametri di applicazione della causa di non punibilità e delle attenuanti richiede la valutazione delle circostanze elencate (modalità, durata, gravità, offese ecc.); la Corte d'appello ha effettuato tale bilanciamento e la Cassazione non ha sostituito il giudizio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616.

Massime di principio

  • Una manifestazione che, mediante presenza numerosa e comportamenti di presidio (es. chiusura di un cancello con una catena), impedisca l'accesso o l'uscita di lavoratori può integrare il reato di violenza privata anche senza minacce verbali esplicite: basta l'effetto intimidatorio o la coartazione psicologica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva degli elementi dell'art. 133; la mera brevità o il fine politico/sociale non sono di per sé sufficienti se l'azione ha inciso significativamente sulla libertà altrui o ha avuto ampia portata.
  • I motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62, n.1) hanno rilevanza solo se il movente è oggettivamente apprezzabile e condiviso dalla prevalente coscienza collettiva; la convinzione soggettiva dell'agente non basta.
  • In Cassazione difficilmente si ribaltano valutazioni di fatto e ponderazioni del giudice di merito sulle modalità, durata e impatto dell'azione; le censure basate su diverso apprezzamento probatorio sono spesso dichiarate inammissibili se riproposte senza nuovi elementi.
  • Le conseguenze pratiche per condotte simili possono comprendere pene anche brevi (anche sospese), obbligo di risarcimento in favore delle parti offese e condanne al pagamento delle spese processuali; ricorrere in cassazione senza prospettare errori giuridici rilevanti può comportare condanne ulteriori (spese e somme alla Cassa delle ammende).

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