Cassazione Penale, Sentenza n. 51067/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di vari indagati. Il PM ha censurato la valutazione del Tribunale sostenendo che l'impugnazione richiamava la domanda cautelare originaria secondo il principio di unitarietà del procedimento cautelare e che il Tribunale non poteva dichiarare l'inammissibilità per difetto di interesse quando il ricorso contestava la gravità indiziaria. Il Tribunale aveva invece ritenuto che il PM si fosse limitato a censurare la gravità indiziaria e la qualificazione giuridica dei fatti, senza formulare una specifica richiesta di misura cautelare né esporre argomentazioni sulla permanenza e adeguatezza delle esigenze cautelari; perciò l'appello era inammissibile per difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per difetto di interesse perché il PM si è limitato a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria senza prospettare la permanenza delle esigenze cautelari né formulare una specifica richiesta di misura idonea a produrre un vantaggio pratico in caso di accoglimento. La Corte ha confermato che tale principio vale anche nella fase dell'appello cautelare e non solo in cassazione. Ha inoltre precisato che, se la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non sia stata concretamente superata, il ricorso motivato sulla gravità indiziaria può conservare interesse; nel caso di specie invece tale presunzione era stata superata dal GIP, che aveva argomentato l'assenza delle esigenze cautelari, e il PM non ha provato la loro persistenza. Conseguenza pratica: il ricorso è stato respinto/dichiarato inammissibile e resta ferma l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
La norma regola l'appello del pubblico ministero avverso provvedimenti cautelari; la Corte sottolinea che l'impugnazione deve avere interesse pratico e quindi non può limitarsi a censurare la gravità indiziaria senza chiedere e motivare l'applicazione o la conferma di misure cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevista una presunzione legale di pericolosità per talune fattispecie; la Corte afferma che quando tale presunzione sia stata concretamente superata dal giudice di merito (GIP) il Pubblico Ministero deve comunque argomentare la persistenza delle esigenze cautelari per conservare interesse all'impugnazione
Fatta menzione della fattispecie di associazione di tipo mafioso rispetto alla quale il giudice di merito ha valutato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari
Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021 (Acanfora, Rv. 281010)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il ricorso del PM è inammissibile per difetto di interesse se si limita a contestare solo la gravità indiziaria senza prospettare le esigenze cautelari; la Corte ne estende l'applicazione anche alla fase d'appello cautelare
Sez. 1, n. 38681 del 05/04/2006 (Catarisano, Rv. 268114)
Sentenza richiamata dal PM per sostenere la possibilità di sindacare nel merito anche aspetti non specificamente impugnati; la Corte nel caso concreto ritiene però che l'assenza di una richiesta cautelare motivata impedisca l'interesse all'impugnazione
Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 (Marcus, Rv. 282355)
Giurisprudenza citata circa la possibilità che un ricorso incentrato sulla gravità indiziaria sia automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione ove la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 non sia stata già superata da argomentazioni di merito
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero che impugni un provvedimento di rigetto di misure cautelari deve non solo contestare la gravità indiziaria ma anche prospettare e motivare la permanenza delle esigenze cautelari; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse
- Il principio dell'unitarietà della domanda cautelare non esonera il PM dall'onere di ribadire nella sede di impugnazione la richiesta di misura e gli specifici motivi sulla sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari quando il giudice di merito ha ritenuto superata la presunzione di pericolosità
- Se il GIP ha argomentato il superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., il PM deve fornire adeguate controdeduzioni sulla persistenza delle esigenze cautelari; in mancanza, l'impugnazione perde interesse pratico
- In fase di appello cautelare è necessario formulare richieste chiare e circostanziate: censure meramente critiche della valutazione probatoria senza conseguente richiesta cautelare non bastano per ottenere la rinnovazione del giudizio
- Per difesa e PM, la cura nella formulazione dell'atto di impugnazione è cruciale: indicare espressamente le misure richieste e le ragioni della loro necessità evita eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse
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