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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5593/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato e ampliato la confisca relativa all'immobile sito in Andria, viale Istria n.56 (quota indivisa per euro 119.102,50) e dei beni mobili presenti. Contestano la determinazione del valore confiscabile (sostengono incoerenza tra l'uso dei parametri OMI per il valore ante ristrutturazione e il ricorso al computo metrico per stimare il valore delle migliorie), ritengono che la somma spesa per i lavori sia stata illegittimamente valutata in misura eccessiva rispetto alla perizia di parte (che aveva stimato euro 67.852,50) e che non sia stata adeguatamente verificata la lecita provenienza delle somme impiegate; contestano inoltre la valutazione favorevole posta sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'inclusione del mobilio nel calcolo della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili: rileva che i motivi sono, di fatto, censure della motivazione e della valutazione di fatto della corte territoriale (vizi non consentiti nel procedimento di prevenzione), mentre il rimedio in cassazione è limitato a violazioni di legge o alla mancanza/meramente apparente motivazione. La decisione d'appello era adeguatamente motivata in ordine alla quantificazione del valore dell'immobile e delle migliorie, al nesso temporale tra i reati (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) e l'impiego di denaro, nonché all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori considerate congiuntamente ad altri elementi probatori (perizia, fotografie, amministratore giudiziario, accessi dei Carabinieri). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Le condotte contestate (traffico e detenzione di stupefacenti) sono state ritenute commesse nel periodo in cui sono avvenuti i lavori; costituiscono il fondamento per il reimpiego illecito di proventi e quindi per la confisca preventiva del bene in correlazione temporale

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è pertanto limitato e rilevabile in sede di legittimità solo se manca la motivazione o questa è meramente apparente

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma

    Richiama i limiti di impugnazione nel procedimento di prevenzione e rinvia al regime speciale di impugnazione previsto dalla legge sul procedimento di prevenzione

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e)

    La denuncia di illogicità manifesta della motivazione, pur prevista dall'art. 606 lett. e) per cassazione ordinaria, nel procedimento di prevenzione non è idonea a fondare il ricorso quando si tratta di censurare valutazioni di merito; in preventiva è ammessa la censura solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente

  • Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246

    Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato e non può trasformarsi in riesame di merito

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione (confisca/resequestri per proventi illeciti) la Corte di Cassazione ammette ricorso solo per violazione di legge o per mancanza/meramente apparente motivazione: le contestazioni che sono in realtà critiche di merito o della valutazione delle prove risultano inammissibili
  • La quantificazione del valore confiscabile può essere fondata su stime peritali, sul valore di mercato ante-migliorie (es. parametri OMI) e sulla quantificazione dei costi delle migliorie; la Corte può combinare metodi diversi purché dia motivazione logica e coerente
  • La prova della provenienza illecita delle somme può essere tratto da elementi indiziari concatenati: sproporzione fra entrate e uscite, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, documentazione fotografica, riscontri amministrativi e perizie; se questi elementi sono ritenuti credibili e collegati, la confisca è legittima
  • Per resistere efficacemente a una confisca occorre produrre documentazione oggettiva e temporale della lecita provenienza delle somme (fatture, bonifici, documenti contabili, contratti, prove di risparmi e redditi anteriori), nonché per le cose mobili prova di provenienza precedente alla presunta spesa (inventari, trasferimenti, fatture di trasloco)
  • Le contestazioni tecniche sulla stima (es. valore delle migliorie o del mobilio) devono mirare a vizi di diritto o a mancanza/meramente apparente motivazione per essere ammissibili in Cassazione; altrimenti vanno proposte e sviluppate in sede di merito con prove tecniche e perizie contrapposte

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