Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31913/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure: (1) violazione delle norme processuali (art. 130 e art. 665 cod. proc. pen.): la Corte territoriale avrebbe impropriamente corretto un presunto errore materiale ai sensi dell'art. 130, comma 2, e, in ogni caso, sarebbe stata funzionalmente incompetente a decidere l'incidente di esecuzione essendo giudice emittente della sentenza di secondo grado annullata (la competenza, secondo il ricorrente, spettava al giudice del rinvio); (2) violazione di legge e insufficiente motivazione circa la eseguibilità della pena determinata per il reato associativo (capo A), perché il giudicato parziale non poteva costituire titolo esecutivo ex art. 624 cod. proc. pen. allorché è ancora sub iudice l'individuazione del reato più grave nel quadro della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto decisivo il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 3423/2020, Gialluisi) secondo cui la pena relativa a un capo irrevocabile qualificato come in continuazione non è eseguibile se è ancora sub iudice l'individuazione del reato più grave: la pena deve essere "completa" e "certa" per acquistare esecutività. Ha inoltre osservato l'errore di diritto sulla competenza del giudice dell'esecuzione (art. 665), ma ha concluso che un eventuale rinvio al giudice funzionalmente competente sarebbe inutile perché, anche quello, non avrebbe potuto adottare l'ordinanza richiesta alla luce dell'impedimento di diritto già rilevato. Pertanto annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente correzioni di errori materiali nella sentenza; la Corte ne ha fatto richiamo ma la Cassazione ha osservato che non era applicabile per sanare l'omessa determinazione della pena quando la questione impone valutazioni che incidono sulla struttura del reato in continuazione.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Stabilisce la regola speciale di competenza in materia esecutiva: in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, il giudice competente per l'esecuzione è il giudice di rinvio (ossia la sezione cui è rimandata la cognizione), non la sezione che ha emesso la sentenza annullata.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Riguarda l'efficacia del giudicato come titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto che un giudicato parziale non è idoneo a produrre esecuzione se non è stata irrevocabilmente individuata la violazione più grave nel quadro della continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola l'aumento di pena per il reato continuato; la determinazione dell'aumento non può essere compiuta quando manca certezza sull'individuazione del reato più grave che giustifica la quantificazione della continuazione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi)

    Principio decisivo: la pena relativa a un capo irrevocabile, ma qualificato come in continuazione con reati ancora sottoposti a giudizio, può acquisire esecutività solo se è stato irrevocabilmente individuato il reato più grave e la pena è completa e certa; in mancanza, l'eseguibilità è esclusa.

Massime di principio

  • Se l'affermazione di responsabilità su un capo è divenuta irrevocabile ma quel capo è qualificato come in continuazione con altri reati la cui individuazione del più grave è ancora sub iudice, la pena relativa non è eseguibile: serve una pena "completa" e "certa" per costituire titolo esecutivo.
  • La competenza per le questioni esecutive, in caso di annullamento con rinvio, spetta al giudice di rinvio (art. 665 cod. proc. pen.), non alla sezione che ha emesso la sentenza annullata.
  • Non si può supplire mediante correzione ex art. 130 a omissioni o decisioni che richiedono valutazioni sostanziali sulla continuità e sulla qualificazione del reato: l'uso dell'istituto è limitato agli errori materiali.
  • Quando neppure il giudice funzionalmente competente potrebbe adottare l'atto richiesto per motivi di diritto (ad es. assenza della certezza sulla pena eseguibile), l'annullamento senza rinvio è una soluzione possibile ed utile.
  • Per ottenere l'esecuzione in casi analoghi, l'azione dell'ufficio requirente dovrebbe attendere la definizione della questione nel giudizio di rinvio o fare in modo che la cosa giudicata indichi in modo irrevocabile il reato più grave e la pena nella loro completezza e certezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.