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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40755/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato la conferma della condanna ai sensi del d.lgs. n. 231/2011 per la commercializzazione di modellini riproducenti il design registrato Ferrari (art. 474 c.p.). Ha proposto due motivi: (1) vizio di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (artt. 5, co.1, lett. a) e 25-bis, co.1, lett. f-bis del d.lgs. 231/2011), sostenendo che la Corte territoriale si è limitata a ritenere provato il reato presupposto senza valutare la colpa di organizzazione dell'ente, la prevedibilità/evitabilità dell'evento ("prognosi postuma") e l'esistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente; (2) censura di valutazione e violazione di art. 474 c.p., denunciando l'assenza di rischio di confusione tra i prodotti e la mancanza di elementi comparativi idonei a dimostrare la contraffazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo come generico, perché non ha affrontato le argomentazioni della Corte territoriale che aveva valorizzato la consulenza tecnica e le dichiarazioni a dibattimento sulla riproduzione di numerosi elementi distintivi del design Ferrari (proporzioni, forme delle prese d'aria, fari, specchietti, apertura delle portiere, ecc.), nonché il fatto che la tutela del design riguarda lo stile e le linee indipendentemente dalla scala. Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte di appello si era limitata a riscontrare il reato presupposto e il vantaggio economico per la ricorrente senza esaminare la colpa di organizzazione dell'ente, che deve essere valutata anche quando il reato sia stato commesso da soggetto apicale mediante la "prognosi postuma" (ossia verificando se un modello organizzativo adeguato avrebbe eliminato o ridotto il rischio). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231

    art. 5, comma 1, lett. a) ; art. 25-bis, comma 1, lett. f-bis

    La Corte ricorda che la responsabilità dell'ente non può essere dedotta solo dalla commissione del reato presupposto: occorre accertare oggettivamente il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione dell'ente; la valutazione della colpa organizzativa deve essere fatta anche quando il reato è commesso da un soggetto apicale, mediante la c.d. "prognosi postuma".

  • codice penale

    L'art. 474 è richiamato in relazione al delitto presupposto (contraffazione/riproduzione non autorizzata del design). La Cassazione ha ritenuto che, secondo la Corte territoriale, la riproduzione era provata da plurimi elementi caratteristici desunti da consulenza e dibattimento; la censura della ricorrente su questo punto è stata individuata come generica e quindi inammissibile.

  • codice di procedura penale

    Richiamato come limite entro cui sono ripercorse le censure in cassazione (limiti di impugnazione).

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha qualificato il secondo motivo come generico ai sensi di questa norma, quindi inammissibile perché non ha affrontato specificamente le argomentazioni della motivazione della Corte d'appello.

Massime di principio

  • La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2011 non può basarsi solo sulla prova del reato presupposto: è necessario accertare anche l'interesse o il vantaggio dell'ente e la colpa di organizzazione; tale colpa va valutata con la "prognosi postuma" per verificare se un modello organizzativo adeguato, così come attuato in concreto, avrebbe evitato o ridotto il rischio del reato.
  • Quando il reato presupposto è commesso da un soggetto apicale, non opera una presunzione automatica di responsabilità dell'ente: l'accertamento richiede motivazione specifica sull'interesse/vantaggio e sulla colpa organizzativa.
  • I ricorsi che contestano valutazioni di fatto o perizie devono confrontarsi in modo puntuale e concreto con la motivazione della corte di merito; argomentazioni generiche rischiano l'inammissibilità.
  • Nelle controversie su design e contraffazione, la protezione può estendersi a riproduzioni in scala minore: la valutazione della confondibilità prende in considerazione caratteristiche stilistiche, proporzioni e dettagli distintivi non limitati alla dimensione.
  • Per le imprese: adottare e documentare efficaci modelli organizzativi e procedure di controllo, in particolare controllo sull'operato di soggetti apicali, è determinante per prevenire e, se necessario, per difendersi da profili di responsabilità ex 231.

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