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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09482/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione avviata da un comune per la realizzazione di un centro sportivo. La Commissione provinciale espropri aveva stimato le aree come edificabili con valore di euro 45/mq; il comune ha contestato tale stima sostenendo che i terreni fossero assoggettati a vincoli urbanistici e a destinazione di uso pubblico tali da escludere o ridurre l'edificabilità e, quindi, il valore venale. I proprietari e la società titolare hanno resistito e chiesto in via riconvenzionale una maggiore indennità, mentre alcuni comproprietari hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva. La Corte d'appello, recependo la CTU, ha rideterminato il valore in euro 73,41/mq, liquidando complessivamente l'indennità e disponendo anche rivalutazione e interessi. In cassazione il comune ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sull'indennità di espropriazione e della disciplina urbanistica, per avere la Corte territoriale ritenuto edificabili le aree; 2) omesso esame di fatti decisivi e erronea adesione alla CTU quanto all'incidenza del vincolo di asservimento pubblico; 3) ulteriore censura sulla quantificazione del valore venale; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere liquidato l'indennità anche a favore di soggetti con i quali era già intervenuta transazione e cessazione della materia del contendere; 5) erronea qualificazione del debito come di valore e applicazione automatica della rivalutazione monetaria; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretto il principio secondo cui sono edificabili anche i terreni in cui l'edificazione, seppur vincolata, è consentita all'iniziativa privata secondo la disciplina urbanistica concreta, e ha escluso l'omesso esame di fatti decisivi poiché le doglianze miravano in realtà a un diverso apprezzamento di merito. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che l'indennità non poteva essere liquidata anche nei confronti delle parti per le quali era intervenuto accordo transattivo e cessazione della materia del contendere. Ha accolto anche il quinto motivo, affermando che l'obbligazione di pagamento dell'indennità di espropriazione è debito di valuta e non di valore, sicché non opera la rivalutazione monetaria automatica, ma solo gli interessi legali sulla maggiore somma riconosciuta. Il sesto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i motivi primo, secondo e terzo; ha accolto il quarto motivo perché l'indennità era stata erroneamente liquidata anche in favore di soggetti già coperti da accordo transattivo e cessazione della materia del contendere; ha accolto il quinto motivo perché l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta e non può essere automaticamente rivalutata; ha dichiarato assorbito il sesto motivo sulle spese. L'ordinanza della Corte d'appello di Milano è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla stessa Corte territoriale per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    È il rito utilizzato per l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione; il ricorso iniziale era stato introdotto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 702-ter, comma 5, c.p.c.

    L'ordinanza impugnata era stata resa all'esito del procedimento sommario di cognizione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il termine di trenta giorni non è stato ritenuto applicabile al ricorso per cassazione; per il giudizio di legittimità valgono i termini ordinari.

  • art. 32 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina urbanistica e sulla qualificazione dei terreni.

  • art. 37 d.P.R. 327/2001

    La Corte d'appello aveva escluso che i vincoli urbanistici in esame fossero tali da comportare inedificabilità ai fini indennitari; la Cassazione ha confermato il principio applicato al caso concreto.

  • art. 39 d.P.R. 327/2001

    Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme sulla determinazione dell'indennità.

  • art. 40 d.P.R. 327/2001

    Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme sulla determinazione dell'indennità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge nella qualificazione urbanistica delle aree e nella qualificazione del debito indennitario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha escluso che ricorresse un omesso esame di fatti decisivi, trattandosi piuttosto di critica alla valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La liquidazione dell'indennità anche a favore di soggetti per i quali era già intervenuta transazione è stata ritenuta contraria al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi quarto e quinto.

  • art. 5-bis d.l. 333/1992

    È richiamato come base del principio per cui, ai fini indennitari, rientrano tra i terreni a vocazione edificatoria legale quelli per i quali l'edificazione, pur vincolata, sia consentita all'iniziativa privata.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, devono qualificarsi come aree a vocazione edificatoria legale anche i terreni nei quali l'edificazione sia consentita, seppure con tipologia vincolata, all'iniziativa privata secondo la concreta disciplina urbanistica dell'area.
  • I vincoli urbanistici di carattere conformativo, finalizzati a regolare l'uso del territorio e a conformare l'iniziativa privata alle esigenze pubbliche, non equivalgono di per sé a un vincolo di inedificabilità tale da escludere la natura edificabile del bene ai fini indennitari.
  • La doglianza che, sotto l'apparenza del vizio di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni del CTU è inammissibile come censura di merito e non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Se, nel corso del giudizio di opposizione alla stima, interviene un accordo transattivo con alcuni espropriati e la cessazione della materia del contendere per la relativa porzione di controversia, il giudice non può liquidare l'indennità anche in loro favore per quella medesima quota.
  • L'obbligazione di pagamento dell'indennità di espropriazione ha natura di debito di valuta: in caso di rideterminazione in aumento, sono dovuti gli interessi legali sulla maggiore somma, ma non la rivalutazione monetaria automatica salvo diversa base normativa.
  • La liquidazione delle spese e dell'indennità deve rispettare l'effettiva posizione processuale e sostanziale delle parti; le statuizioni rese in presenza di cessazione parziale della materia del contendere devono essere calibrate sui soli soggetti e sulle sole quote ancora controverse.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenzaProve
RamiEsecuzioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

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