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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34612/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva ritenuto responsabile di un tentativo di furto aggravato, commesso mediante effrazione della porta di accesso di un locale adibito a sala autisti di una società di trasporto, con ulteriore danneggiamento del distributore di bevande interno, al fine di impossessarsi del contenuto. Con i primi due motivi deduceva erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, sostenendo che il fatto non fosse procedibile per difetto di valida querela, perché la querela era stata proposta da un dipendente della società ritenuto non legittimato, in quanto privo di autonoma disponibilità dei beni asseritamente sottratti e comunque non titolare del potere di custodirli, gestirli o alienarli. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge per omessa dichiarazione di inefficacia della delega conferita al querelante dal legale rappresentante della società, per asserita mancanza dei requisiti formali richiesti dall'art. 122 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte di appello sulla legittimazione a proporre querela del dipendente indicato come responsabile degli autisti, valorizzando la disponibilità materiale del locale e del suo contenuto: il bene giuridico protetto dal furto comprende anche il possesso di fatto, e la persona che ha una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa è persona offesa legittimata a querelare. Di conseguenza è stata esclusa la rilevanza delle dedotte censure sulla proprietà dei beni contenuti nel distributore e sulla validità formale della delega, ritenute non decisive. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624, 625 n. 2 c.p.

    richiamati per qualificare il fatto come tentativo di furto aggravato

  • artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 c.p.

    aggravanti escluse dalla Corte di appello rispetto alla decisione di primo grado

  • art. 122 c.p.p.

    norma evocata dalla difesa per contestare la validità formale della delega a proporre querela; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato implicitamente nel dispositivo in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alle conseguenze economiche

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 624 c.p.

    furto come reato base contestato nella forma tentata

  • art. 625 n. 2 c.p.

    aggravante contestata e ritenuta sussistente in appello

Massime di principio

  • Nel delitto di furto, la persona offesa e quindi il soggetto legittimato a proporre querela non coincide necessariamente con il proprietario del bene, potendo essere anche chi abbia una relazione di fatto qualificata con la cosa, tale da integrare una detenzione materiale o possesso di fatto.
  • La disponibilità materiale del locale si estende, di regola, anche agli oggetti e agli strumenti ivi collocati e stabilmente affidati all'uso di chi quel locale utilizza, con conseguente legittimazione alla querela di chi esercita tale disponibilità.
  • Per escludere la procedibilità per difetto di querela non basta dedurre che i singoli beni appartengano a un diverso soggetto, se il querelante aveva comunque una posizione di fatto protetta rispetto al luogo e ai beni aggrediti.
  • Le censure sulla validità formale della delega a presentare querela possono risultare irrilevanti quando, comunque, il querelante sia già titolare in proprio della legittimazione a querelare per la sua posizione di possesso o detenzione qualificata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze manifestamente infondate, specie quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente con i principi consolidati in tema di persona offesa nel furto e legittimazione a querelare.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

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