Cassazione Penale, Ordinanza n. 29152/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era meramente reiterativa di quella già esaminata e respinta in appello, senza una necessaria analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che un veicolo con motore non funzionante e trainato da un autocarro non sarebbe pericoloso per la sicurezza della circolazione stradale, quindi non integrerebbe la condotta contestata. Il ricorso riproponeva una doglianza già sottoposta al giudice di appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato che la guida del veicolo trainato restava illecita perché il mezzo era comunque movimentato in area pubblica e doveva essere controllato dal conducente; nel caso concreto, inoltre, il veicolo trainato aveva tamponato quello trainante, costringendo gli operanti a fermare il convoglio.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata come titolo di reato contestato e confermato nei gradi di merito; dalla sentenza non emerge il contenuto specifico applicato oltre la sua riferibilità alla guida senza patente.
art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 7, cod. strada
Norma richiamata come titolo di reato contestato e confermato nei gradi di merito; la Corte la menziona in relazione alla guida in stato di ebbrezza.
Non è espressamente citato nel testo, ma il ricorso per cassazione è scrutinato sotto il profilo del vizio di motivazione; il principio richiamato riguarda l'esigenza di una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione: il motivo deve confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata per il principio, riferito ai motivi di appello ma ritenuto applicabile anche al ricorso per cassazione, secondo cui l'impugnazione deve contenere una critica specifica e non meramente riproduttiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare doglianze già prospettate in appello senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non è sufficiente riproporre il dissenso sulla valutazione del fatto: occorre confrontarsi con le rationes decidendi poste a base della decisione di merito.
- La guida di un veicolo trainato su area pubblica può integrare la violazione delle norme sulla circolazione e sulla guida in stato di ebbrezza quando il veicolo sia comunque movimentato e richieda il controllo del conducente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →