Cassazione Penale, Sentenza n. 16476/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente propone tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per omessa o tardiva trasmissione di atti (verbali di interrogatorio di collaboratori) richiesti e risultanti contenere 'omissis'; 2) vizio e insufficienza della valutazione dei gravi indizi ex art. 192 c.p.p., deducendo contraddizioni e mancanza di riscontri nelle dichiarazioni dei collaboratori, assenza di contestazione di reati-fine e lettura parcellizzata delle prove; 3) carenza delle esigenze cautelari e motivazione generica ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., evidenziando il lungo periodo di detenzione del ricorrente, la distanza temporale dei fatti (presunto 'tempo silente' di almeno cinque anni) e l'assenza di riscontri recenti sull'attività di spaccio di eroina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato la manifesta infondatezza ritenendo che l'eccezione relativa alla mancata trasmissione degli atti non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione e che il materiale accusatorio era comunque accessibile alla difesa nei documenti di riesame. Sul secondo motivo ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e logica: le dichiarazioni convergenti di più collaboratori, la indicata affiliazione in carcere e l'attività svolta anche durante la detenzione costituivano gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa. Ha inoltre osservato che la mancanza di contestazione di reati-fine non pregiudica la configurabilità o la prova della partecipazione associativa. Sul terzo motivo ha confermato l'esistenza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa di pericolosità sociale e l'adeguatezza della custodia in carcere nei confronti degli appartenenti all'associazione mafiosa, non superata dalle deduzioni difensive. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e l'ordinanza va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la corte ha ritenuto che gli elementi raccolti configurassero gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa.
comma 5 e 10 richiamati dalla difesa
Regole sul procedimento dinanzi al Tribunale del riesame; la Corte ha osservato che l'eccezione di mancata trasmissione degli atti non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
Disciplina della valutazione degli indizi; la Corte ha verificato la congruenza della motivazione del Tribunale in ordine ai gravi indizi, limitandosi a controllare la logica e i principi di diritto, non a riequilibrare il peso delle prove.
Regole generali sulla motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato adeguata motivazione circa le esigenze cautelari.
Disciplina sulle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità sociale per il delitto di associazione mafiosa e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per chi risulti pienamente inserito nell'associazione.
Richiamato nel giudizio in rapporto alla presunzione sull'adeguatezza della custodia cautelare; la Corte ha precisato i limiti della pronuncia di illegittimità costituzionale rispetto ai concorrenti esterni.
comma 1 citato per le spese processuali
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
comma 1-ter e comma 1-bis richiamati
Previsioni su comunicazioni e adempimenti in caso di stato cautelare: la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- L'eccezione di mancata o tardiva trasmissione di atti deve essere sollevata nelle sedi di merito (Tribunale del riesame) e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione; la Cassazione verifica solo la regolarità formale e la congruenza della motivazione.
- Dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia, anche se con alcune discrepanze su dettagli, possono costituire gravi indizi di affiliazione se il nucleo centrale delle propalazioni è coerente e supportato da elementi di contesto.
- La permanenza in carcere o l'intervallo temporale tra i fatti e la misura cautelare non esclude automaticamente la sussistenza della misura cautelare, specie in relazione ad associazioni mafiose nelle quali il vincolo può continuare a produrre effetti e il ruolo può essere esercitato anche in ambiente carcerario.
- La mancanza di contestazione di reati 'fine' non impedisce la configurabilità né la prova della partecipazione all'associazione mafiosa; la prova della partecipazione può fondarsi su affiliazione e ruoli organizzativi anche in assenza di reati specifici accertati.
- Per contrastare efficacemente la misura cautelare in casi di associazione mafiosa è necessario produrre elementi concreti di dissociazione (prove di rescissione del vincolo associativo) o elementi che possano efficacemente mettere in dubbio la serietà e l'effettività delle dichiarazioni dei collaboratori.
- La Corte di legittimità controlla la logica e la coerenza della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la valutazione del merito; critiche generiche alla motivazione o richieste di diversa valutazione delle prove sono in gran parte inammissibili.
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