Cassazione Penale, Sentenza n. 35691/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale relativo a una richiesta di sequestro preventivo per somme (13.030,27 euro) ritenute provento del reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p.: il GIP di Messina aveva applicato la misura reale ma si era dichiarato incompetente per territorio e aveva trasmesso gli atti al PM presso il Tribunale di Modena; il GIP di Modena, investito della rinnovazione della misura, ha declinato la cognizione e ha sollevato conflitto negativo; la difesa ha chiesto che la competenza venga attribuita al GIP del Tribunale di Bologna. La questione verteva su quale fosse il luogo in cui il reato si è consumato (luogo di conseguimento dell'ingiusto profitto) e, conseguentemente, quale fosse il giudice territorialmente competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha ritenuto competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. La decisione si è fondata sul principio che il reato di frode informatica si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto (cioè dove vengono riscosse o accreditate le somme). Dall'imputazione risultava che il primo conto accreditato era stato acceso presso l'Agenzia BNL di Modena; ai sensi dell'art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p., la competenza funzionale deve essere individuata nel Tribunale capoluogo del distretto (Bologna), pertanto la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al GIP di Bologna. La Corte non ha deciso sul merito del reato, ma ha risolto il conflitto di competenza con ordine di trasmissione.
Norme richiamate
La frode informatica ha la stessa struttura della truffa e si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto (ovvero dove avviene l'accreditamento o la riscossione delle somme), rilevante ai fini della competenza territoriale.
art. 51, comma 3-quinquies cod. proc. pen.
Stabilisce la regola di competenza funzionale per reati come quello in esame: la competenza è del pubblico ministero del Tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice territorialmente competente; la Corte ha applicato questa norma per individuare il Tribunale di Bologna come competenza funzionale.
Consente al giudice che si dichiara incompetente per territorio di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente; il GIP di Messina ha fatto uso di questa previsione.
Regola il conflitto di competenza tra giudici; la situazione di stallo determinata dalla contemporanea ricusazione della cognizione ha determinato la necessità della pronuncia della Corte sul conflitto.
Fornisce regole suppletive per l'individuazione della competenza territoriale quando non è determinabile il luogo della consumazione; la Corte ne ha ricordato l'applicabilità fallback qualora non fosse individuabile il luogo di riscossione.
Norma richiamata in relazione ai provvedimenti da adottare sulla misura cautelare reale (rinnovazione/ulteriori atti); nel procedimento, Modena era stata chiamata a provvedere ai sensi di questa disposizione prima di sollevare il conflitto.
Massime di principio
- Per i reati di frode informatica ex art. 640-ter c.p. la competenza territoriale si individua nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto (es.: conto su cui si accredita la somma), non nel luogo da cui la vittima ha disposto il pagamento.
- Se il conto su cui confluiscono le somme si trova in una filiale di una banca di una città, la competenza funzionale può ricadere sul Tribunale capoluogo del distretto ai sensi dell'art. 51, comma 3-quinquies c.p.p.; quindi è possibile che il procedimento sia assegnato a un 'terzo' tribunale capoluogo anche se i primi atti sono stati trattati da giudici di sedi diverse.
- Quando un giudice si dichiara incompetente e un altro giudice rifiuta la cognizione, si crea un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; la situazione va rimessa alla Corte (o all'organo competente) per la risoluzione e per evitare lo stallo procedimentale.
- Se non è determinabile con precisione il luogo della riscossione dell'ingiusto profitto, devono applicarsi le regole suppletive dell'art. 9 c.p.p. per individuare la competenza territoriale.
- L'adozione di misure reali (sequestro) da parte di un giudice non impedisce che lo stesso si dichiari incompetente per territorio e trasmetta gli atti al giudice ritenuto competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; ciò non preclude la successiva pronuncia sul conflitto.
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