Cassazione Civile, Ordinanza n. 14179/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, confermata in appello, relativa all'assunzione irregolare di alcuni lavoratori subordinati presso una discarica gestita dalla società ricorrente e all'omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. La Corte d'appello ha ritenuto provati, sulla base dei verbali ispettivi, delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e della documentazione prodotta dalla società, i periodi di assunzione di tre lavoratori. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione e falsa applicazione di legge e, in concreto, hanno sostenuto: che uno dei lavoratori aveva reso dichiarazioni giudiziali contraddittorie e non attendibili; che il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale, non anche delle dichiarazioni di terzi raccolte; che i conteggi sanzionatori ex art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002 conv. in l. n. 73 del 2002 sarebbero errati perché basati su date di assunzione non corrispondenti al vero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili nella parte in cui miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., tanto più in presenza di una decisione di appello conforme a quella di primo grado. Nella parte residua, ha comunque reputato infondate le censure, richiamando il principio per cui i verbali ispettivi fanno fede privilegiata solo per i fatti direttamente attestati dai verbalizzanti, mentre le altre circostanze ivi riportate costituiscono elemento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, che può disattenderle solo con motivazione e in presenza di inattendibilità intrinseca o di contrasto con altri elementi. La Corte ha osservato che il giudice di merito si era attenuto a tali principi valorizzando le dichiarazioni dei lavoratori perché circostanziate, complete e corroborate da ulteriori elementi istruttori. Spese poste a carico dei ricorrenti e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova in cassazione; nel caso concreto il motivo è inammissibile anche per la doppia conforme
art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002 conv. con l. n. 73 del 2002
richiamato dai ricorrenti per contestare il calcolo delle sanzioni amministrative connesso alle date di assunzione
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, specie quando la decisione impugnata sia sorretta da doppia conforme.
- I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso solo quanto ai fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale o da questi compiuti o percepiti in sua presenza; per le ulteriori circostanze di fatto costituiscono elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.
- Le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva possono essere poste a base della decisione se il giudice di merito le ritiene circostanziate, complete e corroborate da altri elementi istruttori; la loro inattendibilità deve essere specificamente motivata o emergere dal contrasto con ulteriori prove.
- La contestazione dei conteggi sanzionatori deve confrontarsi con l'accertamento fattuale sulla data di instaurazione del rapporto di lavoro, perché da tale dato dipendono le conseguenze amministrative previste dalla disciplina sanzionatoria.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e, nei casi previsti, il rigetto del ricorso comporta anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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