Cassazione Penale, Sentenza n. 18038/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la determinazione e l'entità del sequestro preventivo disposto nei confronti della ricorrente (sequestro finalizzato alla confisca per complessivi euro 7.914.510 e euro 210.750) per violazione di legge, sostenendo che il Tribunale del riesame non aveva individuato la quota di profitto spettante a ciascun coindagato e, pur richiamando il principio delle Sezioni Unite (Massini, n.13783/2024), aveva implicitamente applicato una forma di solidarietà attribuendo in pratica l'intero profitto a ciascuno. La difesa ha inoltre rilevato la manifesta illogicità della motivazione sul punto e l'insussistenza del nesso di pertinenzialità rispetto al ruolo contestato (acquirente finale), chiedendo una quantificazione almeno presuntiva della quota attribuibile alla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto il rinvio al medesimo Tribunale affinché applichi i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (Massini). In particolare la Corte ha chiarito che, esclusa la solidarietà passiva, il sequestro finalizzato alla confisca deve essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo effettivamente conseguito; solo se non è possibile accertare la quota di arricchimento di ciascuno è legittima la ripartizione in parti uguali del profitto complessivo. La Corte ha inoltre precisato i limiti del sindacato in Cassazione sulle presunte illogicità della motivazione (ricorso per violazione di legge non consente la censura generica dell'illogicità manifesta) e ha richiamato l'onere probatorio del Pubblico Ministero circa il quantum di profitto attribuibile a ciascun coindagato. Pertanto il provvedimento è stato annullato con rinvio perché il giudice di merito corregga l'applicazione della regola (accertamento individuale delle quote o, in mancanza, ripartizione paritaria).
Norme richiamate
Disposto il riesame ex art. 324 quale rimedio impugnatorio in materia cautelare; menzionato come disciplina dell'istanza di riesame proposta dalla difesa
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva come norma contestata; nella decisione si è comunque fatto prevalere il quadro giurisprudenziale sulle modalità di quantificazione del profitto confiscabile
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Precisa i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge (includendo errores in iudicando o in procedendo e vizi della motivazione tali da rendere la motivazione del tutto mancante o incomprensibile)
Norma sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca legata ai singoli delitti di cessione di stupefacenti; interpretata nel senso che il profitto va quantificato e, se possibile, attribuito al singolo coautore
Norma relativa al profitto dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiede quantificazione del profitto e consente il sequestro a fini di confisca nei limiti del profitto conseguito da ciascun concorrente
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
Principio giurisprudenziale centrale: la confisca nei reati commessi in concorso deve colpire il profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; esclusa la solidarietà passiva; solo se non è possibile individuare la quota di arricchimento si può procedere a una ripartizione in parti uguali
Sez. 3, n. 34167 del 10/09/2025
Richiama il divieto di duplicazioni e di eccedenze nell'ablazione rispetto all'ammontare complessivo del profitto e ribadisce la necessità di evitare automatismi nella confisca
Massime di principio
- In caso di reato commesso da più persone, la confisca deve mirare al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente: non è ammessa la confisca dell'intero profitto a carico di ciascun coautore per il solo fatto del concorso.
- Se il giudice non riesce a determinare la quota individuale, è legittima una ripartizione paritaria del profitto tra i partecipanti; la ripartizione paritaria è un rimedio residuale, non la regola primaria.
- Il pubblico ministero ha l'onere di provare, nel limite del possibile, il quantum del profitto attribuibile a ciascun compartecipe; spetta poi al giudice accertare caso per caso la quota di arricchimento.
- La Corte di Cassazione, nel giudizio avverso ordinanze di sequestro, interviene principalmente per violazione di legge o per vizi così gravi della motivazione da renderla del tutto incomprensibile; la censura della mera illogicità manifesta richiede motivazione processuale distinta.
- Nel riesame cautelare il giudice deve evitare soluzioni basate su forme implicite di solidarietà passiva e motivare in modo puntuale la quantificazione del profitto o la scelta della ripartizione paritaria.
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