Cassazione Penale, Sentenza n. 31612/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Matteo ha impugnato il rigetto del reclamo avverso il provvedimento che aveva negato i rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione a Santa Maria Capua Vetere e Saluzzo. La difesa aveva prodotto, tramite PEC il 14/12/2020 (ricevuta 15/12/2020), un provvedimento emesso da altro Magistrato di sorveglianza (Spoleto) che aveva riconosciuto analoghi rimedi per altro detenuto sulla base della presenza di una discarica con compromissione della qualità dell'aria. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto la produzione documentale inammissibile per tardività, essendo stata depositata oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 663, comma 3, cod. proc. pen., e comunque non rilevante e non vincolante poiché proveniente da altra autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative all'omessa valutazione della documentazione: il Tribunale di Sorveglianza aveva infatti valutato i nuovi motivi di disagio (in parte introdotti in udienza) e, anche prescindendo dall'ammissibilità della documentazione, aveva motivato in modo non manifestamente illogico la non rilevanza del provvedimento emesso da altro ufficio. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede i rimedi risarcitori per condizioni di detenzione lesive dei diritti; nel caso in esame il ricorrente chiedeva tali rimedi per periodi di detenzione caratterizzati da gravi disagi ambientali
art. 663, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di deposito dei documenti/memorie (cinque giorni prima dell'udienza). Il Tribunale ha ritenuto che la produzione sia stata depositata oltre il termine e, in ogni caso, che il documento di altro ufficio non fosse comunque rilevante per la decisione
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura; il motivo postulava violazione di norme processuali relative al reclamo, ma la Corte ha ritenuto le censure infondate
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Nella giurisprudenza segnalata dal ricorrente si sostiene che il termine previsto per le memorie non si applichi ai soli documenti; la Corte, tuttavia, ha ritenuto irrilevante ai fini decisori il provvedimento prodotto
Prevede la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- La giurisdizione del giudice è discrezionale nel valutare la rilevanza di documenti provenienti da altri uffici; anche se ammessi, tali provvedimenti non hanno efficacia vincolante sul giudice chiamato a decidere
- Il termine di deposito previsto dagli artt. 663 e 666 c.p.p. va considerato attentamente: tardive memorie che introducono nuovi motivi possono essere dichiarate inammissibili, mentre per i documenti la giurisprudenza non sempre applica rigidamente lo stesso termine, ma la loro utilità ai fini decisionali resta valutata dal giudice
- Se la produzione documentale introduce nuovi argomenti o prova fatti nuovi occorre rispettare i termini processuali; altrimenti il giudice può respingere per tardività le nuove doglianze
- Un provvedimento favorevole emesso nei confronti di un altro detenuto non obbliga il giudice a decidere allo stesso modo: la valutazione è caso per caso e fondata sulla prova delle condizioni personali e contestuali
- In sede di reclamo e impugnazione la motivazione del rigetto deve risultare non manifestamente illogica: se il giudice spiega perché ritiene la documentazione irrilevante o non vincolante, il ricorso è difficilmente destinato a prosperare
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di soccombenza e la conseguente condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.; valutare quindi la completezza e tempestività delle produzioni documentali prima dell'udienza
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