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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2230 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

G. spa chiedeva il rimborso di Euro 1.495,00, versati nel periodo ottobre 2005-agosto 2006 per tasse e diritti relativi a visure ipotecarie e catastali sugli immobili di debitori iscritti a ruolo e coobbligati. L'Ufficio aveva negato il rimborso, sostenendo che la gratuità prevista dall'art. 47-bis del D.P.R. n. 602/1973 spettasse soltanto al concessionario della riscossione e non al suo mandatario. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Pisa e il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della Commissione tributaria regionale della Toscana, l'Agenzia ha presentato due motivi di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 47-bis, perché il beneficio sarebbe eccezionale e non estensibile al mandatario; e violazione dell'art. 1224 c.c., perché interessi e rivalutazione sarebbero stati riconosciuti senza prova del maggior danno da svalutazione.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Quinta civile, con decisione del 4 dicembre 2014 depositata il 6 febbraio 2015, ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, in presenza di un mandato con rappresentanza, l'attività del mandatario è direttamente riferibile al concessionario: la gratuità delle visure prevista dall'art. 47-bis si applicava quindi anche al mandatario, senza ricorrere a un'interpretazione analogica. Ha inoltre rigettato il secondo motivo: il maggior danno da svalutazione può essere riconosciuto presuntivamente al creditore che sia imprenditore commerciale. È rimasto fermo il rimborso riconosciuto nei precedenti gradi; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in considerazione del fatto che la controversia riguardava un periodo anteriore alla modifica normativa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47-bis

    Nell'autonoma organizzazione dell'attività di riscossione ben può il concessionario conferire mandato a soggetti esterni senza per questo perdere il diritto al beneficio di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis.

    Nel testo applicabile ai fatti, la gratuità delle visure ipotecarie e catastali spettava anche quando il concessionario le faceva eseguire in suo nome e per suo conto da un mandatario con rappresentanza: gli effetti dell'attività si riferivano direttamente al mandante, senza che ciò costituisse applicazione analogica della norma.

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 83, comma 23-ter, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    La norma di cui all'art. 47 bis è stata modificata includendo espressamente tra i soggetti esonerati dal pagamento dei diritti anche "i soggetti incaricati" dai concessionari privi di mandato.

    La modifica ha esplicitato l'estensione della gratuità agli incaricati dei concessionari e, secondo la Corte, ha funzione interpretativa e mira anche a superare il contenzioso. Per i fatti anteriori, tuttavia, la spettanza del beneficio al mandatario con rappresentanza discendeva già dai principi sul mandato.

  • Codice civile, art. 1224

    Il maggior danno da valutazione è in via generale riconoscibile in via presuntiva a qualunque creditore che ne domandi il risarcimento qualora si tratti di imprenditore commerciale come nella fattispecie.

    Il maggior danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto presuntivamente al creditore che sia imprenditore commerciale, senza che sia necessaria una prova specifica ulteriore del danno nel caso considerato.

Massime di principio

  • Quando un concessionario della riscossione conferisce a un mandatario con rappresentanza l'incarico di effettuare visure in suo nome e per suo conto, l'attività e i suoi effetti sono riferibili direttamente al concessionario; il mandatario può quindi fruire della gratuità prevista per il concessionario.
  • L'applicazione di una norma a un mandatario con rappresentanza non è analogica quando deriva direttamente dagli effetti del mandato e l'attività compiuta è riferibile al mandante.
  • Per una pretesa di maggior danno da svalutazione, la qualità di imprenditore commerciale può consentire il riconoscimento presuntivo del danno, secondo il principio richiamato dalla Corte.

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