Cassazione Penale, Sentenza n. 23445/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per il semestre 05/05/2022-05/11/2022 durante l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il diniego ritenendo rilevanti: il silenzio iniziale dell'affidato sulla propria condizione al momento del contratto di locazione, la successiva denuncia-querela del locatore per presunta occupazione abusiva (poi ritirata), e il fatto che il ricorrente, dopo un accordo con il locatore, avesse a sua volta sporto denuncia per calunnia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre a precedenti divergenze con un altro locatore. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe sostituito le ragioni del reclamo con valutazioni non devolute (violazione del principio devolutivo), avrebbe formulato una decisione illogica e contraddittoria (negando il beneficio pur riconoscendo l'assenza di condotte antigiuridiche), non avrebbe considerato che la querela per calunnia non è ritirabile e non avrebbe adeguatamente valorizzato la relazione positiva dell'UEPE.
La decisione
Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso. Ha affermato che, pur legittima la valutazione complessiva della condotta dell'affidato ai fini della liberazione anticipata (art.47-bis, comma 12-bis O.P.), il Tribunale di sorveglianza non ha svolto un esame esaustivo e coerente della vicenda: non ha analizzato le condotte prodromiche del locatore (accuse false e sospensione fornitura energia), non ha bilanciato la gravità dei comportamenti dell'affidato rispetto ai fatti che li avevano determinati, e ha impropriamente attribuito valenza negativa all'esercizio legittimo della tutela giudiziaria da parte del ricorrente. Inoltre l'ordinanza risultava contraddittoria nel censurare la tutela dei propri diritti mentre affermava che tale tutela non deve essere impedita. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principi giuridici enunciati e con piena libertà valutativa.
Norme richiamate
art. 47-bis, comma 12-bis, Ord. pen.
«abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità»
La norma richiede un "quid pluris" rispetto alla mera partecipazione al percorso rieducativo: la valutazione deve essere globale e non limitata a singoli semestri, accertando un reale cambiamento della personalità verso il rispetto delle regole sociali.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Strumenti di impugnazione su cui il ricorrente ha fondato il vizio di motivazione e la violazione di legge; permettono alla Corte di esaminare errori di diritto e vizi logico-motivazionali della decisione impugnata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, ordinanza n.10433 del 02/02/2005, Rv.230927)
Conferma il principio che per la concessione della liberazione anticipata all'affidato occorre valutare globalmente la prova di "concreto recupero sociale" e non limitarsi a verifiche semestrali isolate.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata all'affidato in prova richiede una valutazione complessiva e globale del percorso rieducativo: non è sufficiente esaminare singoli episodi isolati o riferirsi a periodi semestrali.
- Il giudice non può negare il beneficio punendo l'esercizio legittimo di diritti (es. adire l'autorità giudiziaria) se tale esercizio è conforme alle regole sociali; l'azione giudiziaria per tutelare diritti propri non costituisce di per sé indice di "inadattamento sociale".
- Il Tribunale deve approfondire le circostanze antecedenti ai comportamenti censurati (quali provocazioni, condotte antigiuridiche dell'altra parte, interruzione di servizi) e bilanciarle nella valutazione della personalità e della rieducazione dell'affidato.
- Non è ammesso che il giudice di merito fondi la decisione su motivazioni non devolute o non contestate nell'impugnazione: deve rispettarsi il principio devolutivo e la necessita' di motivazioni coerenti e non contraddittorie.
- La presenza di una relazione positiva dell'UEPE deve essere considerata e adeguatamente valutata nell'ambito della decisione; ogni valutazione negativa richiede specifica e approfondita motivazione.
- La presentazione di una denuncia per calunnia ha effetti processuali specifici (non sempre ritirabile) e deve essere tenuta distinta dal semplice ritiro di una querela: il giudice deve tenere conto delle conseguenze giuridiche di tali atti.
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