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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17955/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello con cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto non prescritte determinate condotte di appropriazione indebita documentale, sostenendo che, trattandosi di reato istantaneo, la consumazione (interversione del possesso) è avvenuta anteriormente alla data assunta dal giudice e quindi i reati si sarebbero prescritti; 2) vizio di motivazione per aver aderito apoditticamente alle conclusioni del perito nominato dal giudice, senza adeguata valutazione delle risultanze contrarie prodotte dai consulenti di parte; 3) omessa valutazione delle controdeduzioni dei consulenti di parte alla perizia; 4) vizio per mancata acquisizione di documentazione bancaria ritenuta utile dal perito (estratti conto cui l'imputata non aveva più accesso); 5) censura sulla determinazione della provvisionale e delle statuizioni civili. Inoltre la difesa ha fatto presente una transazione e la remissione di querela da parte del Condominio Alessia relativamente a alcune condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle tre condotte di appropriazione indebita indicate al capo 9, lett. a)-b)-c), perché i reati risultano estinti per remissione di querela (relativa al Condominio Alessia) ed ha scomputato dal complessivo trattamento sanzionatorio la pena in continuazione relativa a quei tre reati (complessivamente 2 mesi di reclusione e euro 270,00 di multa). Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo (non poteva sollevare in cassazione una diversa datazione della consumazione non dedotta in precedenza e priva di elementi incontrovertibili nel testo della sentenza), ha respinto le censure sulla valutazione del perito e sull'omessa acquisizione degli estratti conto (sottolineando l'onere della difesa di giustificare gli ammanchi e la differenza tra perito giudiziario e consulente di parte) e ha dichiarato non impugnabile in cassazione la quantificazione della provvisionale. Di conseguenza il resto della condanna della Salati è confermato; la ricorrente è condannata alle spese del procedimento e al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili (liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori). La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (art. 159 cod. pen., legge 23/6/2017 n.103) e la sua interpretazione conforme alla giurisprudenza e alla Consulta.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.

    La difesa aveva invocato l'estinzione dei reati ex art. 152 c.p.; la Corte ha in concreto disposto l'annullamento per quelle condotte in ragione della remissione di querela comunicata, con effetto di estinzione per i reati procedibili a querela.

  • art. 646 c.p.

    Norma riferita all'appropriazione indebita; è il capo di imputazione contestato e la Corte ha confermato la valutazione che le operazioni finanziarie non giustificate possano integrare il reato, salvo giustificazione da parte dell'imputata.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dalla difesa nella censura sulla configurazione temporale dei reati (riferimento normativo posto a supporto delle tesi difensive sulla continuazione o sulla determinazione della consumazione); la Corte non ha accolto la nuova datazione prospettata in cassazione.

  • art. 159 c.p.

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi nel periodo indicato, con la conseguenza che molti reati contestati non risultano prescritti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione; la Corte ha disposto la condanna della ricorrente alle spese a norma di tale articolo.

  • art. 226 c.p.p.

    Regola l'attività del consulente tecnico d'ufficio; la Corte ha evidenziato la differenza tra perito nominato dal giudice e consulente di parte, ritenendo legittimo aderire alle conclusioni del perito giudiziario se il giudice valuta e motiva il proprio convincimento, senza dover dimostrare scientificamente l'erroneità del consulente di parte.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Fondamento della censura per vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali secondo cui il vizio è rilevabile solo se le conclusioni del consulente di parte dimostrino in modo netto la fallacia della relazione peritale recepita.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (richiamata dalla Corte). La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi nel periodo di vigenza, conformandosi anche alla successiva giurisprudenza di legittimità e alla pronuncia della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato procedibile a querela e comporta l'annullamento della sentenza rispetto alle condotte oggetto della remissione.
  • In materia di prescrizione non è ammissibile in cassazione prospettare per la prima volta una diversa datazione della consumazione del reato se tale ricostruzione non è sostenuta da elementi incontrovertibili ricavabili dal testo della sentenza impugnata.
  • Il giudice può legittimamente aderire alle conclusioni del perito d'ufficio anche se contrastano con il consulente di parte; la censura in cassazione richiede che le argomentazioni della parte dimostrino chiaramente la fallacia della perizia.
  • L'onere di documentazione e giustificazione delle movimentazioni e dell'ammanco contabile grava in concreto sull'amministratore che deteneva la documentazione: la mancata produzione di giustificativi può legittimare l'interpretazione in termini di appropriazione indebita.
  • La mancata acquisizione di documenti bancari può essere ritenuta non determinante se il giudice ritiene che la parte abbia avuto la disponibilità della documentazione rilevante o che l'onere della prova gravasse su di essa.
  • Le decisioni discrezionali di carattere provvisionale adottate in sede penale non sono oggetto tipico di impugnazione in cassazione quando riguardino valutazioni di merito e discrezionalità non suscettibili di sindacato di legittimità approfondito.
  • La disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta con la legge 103/2017 può incidere sulla non prescrizione dei reati commessi nel periodo di vigenza e la sua applicazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Consulta.

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