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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19433/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce nel fallimento di una società proprietaria di un immobile venduto nell'ambito della procedura concorsuale. Sul ricavato della vendita era stato formato un riparto in cui il giudice delegato aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a partecipare, in quanto titolare del credito assistito da ipoteca originariamente iscritta a favore di una banca e poi ceduta. Il tribunale, a seguito di reclamo ex art. 26 l.f. proposto dalla controparte, ha revocato quel decreto escludendo la ricorrente dal riparto. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nella specie la Corte ha esaminato d'ufficio la procedibilità del ricorso: la ricorrente aveva indicato nel ricorso che il decreto impugnato era stato comunicato dalla cancelleria in una certa data, ma non aveva depositato, nei termini dell'art. 369 c.p.c., la copia autentica del provvedimento con la relata o prova della comunicazione. La resistente ha depositato controricorso; il fallimento è rimasto intimato. La ricorrente ha poi sostenuto in memoria che la comunicazione sarebbe irrilevante o comunque informale, ma tali argomenti sono stati ritenuti inconferenti rispetto alla mancata prova documentale della comunicazione dichiarata.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel reclamo endofallimentare ex art. 26 l.f., la comunicazione del provvedimento della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; una volta che la ricorrente abbia allegato l'avvenuta comunicazione, grava su di essa l'onere di depositare tempestivamente la copia autentica della decisione con la prova della comunicazione. Nel caso concreto tale documentazione non era stata prodotta nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., sicché il vizio è stato considerato insanabile e non sanabile con produzione successiva. Conseguentemente il ricorso è stato definito con declaratoria di improcedibilità, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, all'ulteriore somma in favore della controricorrente, alla sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 26 legge fall.

    Nel reclamo endofallimentare la comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria assume rilevanza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.

  • art. 326 c.p.c.

    La regola generale della decorrenza del termine breve dalla notificazione a cura della controparte è derogata dalla disciplina speciale del reclamo fallimentare.

  • art. 369 c.p.c.

    Chi allega la notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato deve depositare tempestivamente la copia autentica con la relativa prova; la mancata produzione comporta improcedibilità insanabile.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione mancante non può essere recuperata con produzione successiva e tardiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale utilizzato per la definizione accelerata del ricorso, poi confermata dalla decisione finale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio a seguito di richiesta della ricorrente dopo la proposta di definizione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna all'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende in conseguenza dell'esito conforme alla proposta di definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel reclamo endofallimentare, la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria può far decorrere il termine breve di impugnazione, secondo una disciplina speciale che deroga alla regola generale fondata sulla notificazione di parte.
  • Se la parte ricorrente allega nel ricorso la comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, assume su di sé un onere di autoresponsabilità processuale e deve depositare tempestivamente il documento che ne prova l'esistenza e la data.
  • La mancata produzione, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia autentica del provvedimento con la prova della notificazione o comunicazione rende il ricorso improcedibile e il vizio non è sanabile con successive produzioni ex art. 372 c.p.c.
  • La Corte non può supplire d'ufficio all'omissione documentale della parte, anche quando il dato della comunicazione sia astrattamente rilevante per verificare la tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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