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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33118/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente aveva riportato due condanne definitive per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, c.p.: la prima, relativa a fatti commessi dal gennaio 2009 al 20 dicembre 2013, e la seconda, relativa a fatti commessi dal 21 dicembre 2013 in poi. In sede esecutiva aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva rigettato l'istanza. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, pur richiamando correttamente i principi generali in materia di reato continuato e di reati associativi, non aveva svolto una verifica concreta ed effettiva dei fatti accertati nelle due sentenze, della natura e operatività dei sodalizi, della continuità temporale e dei programmi perseguiti. Ha inoltre lamentato l'omesso confronto con una precedente decisione relativa a un coimputato, nella quale era stata riconosciuta la continuazione e che conteneva riferimenti anche alla sua posizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento concreto di una programmazione originaria, almeno nelle linee essenziali, di una pluralità di condotte dirette a un fine unico, specifico e circoscritto; non sono sufficienti la mera abitualità criminosa, la generale tendenza a delinquere o l'omogeneità dei reati. Con riguardo ai reati associativi, il giudice deve esaminare specificamente la natura dei sodalizi, la loro concreta operatività, la continuità nel tempo, la contiguità temporale, i programmi operativi e la composizione delle organizzazioni. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione si era limitato a un richiamo astratto ai principi, senza confrontarsi con le sentenze di merito, con il provvedimento relativo al coimputato e con gli elementi risultanti dalla sentenza definitiva, nonostante la contiguità temporale tra i periodi di commissione dei due reati. La motivazione è stata pertanto ritenuta apparente e l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    medesimo disegno criminoso

    Il reato continuato presuppone una rappresentazione unitaria, già al momento ideativo, di una pluralità di condotte, previste almeno nelle linee essenziali come strumenti per conseguire un unico fine concreto e specifico. Non sono sufficienti la reiterazione criminosa, l'abitualità o una generica tendenza a delinquere.

  • art. 671 c.p.p.

    continuazione in sede esecutiva

    Il giudice dell'esecuzione deve verificare in concreto, mediante l'esame dei fatti e delle decisioni irrevocabili, l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse condanne.

  • art. 416-bis, commi 1, 3 e 4, c.p.

    partecipazione ad associazione di tipo mafioso

    Per riconoscere la continuazione tra reati associativi non basta la natura associativa, permanente e omogenea delle condotte; occorre accertare l'originaria programmazione della partecipazione ai diversi sodalizi e svolgere un'indagine sulla natura, operatività e continuità delle organizzazioni, nonché sui relativi programmi e sulla loro composizione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di una deliberazione originaria relativa a una pluralità di condotte criminose, previste almeno nelle linee generali come mezzi per il conseguimento di un unico fine concreto e specifico; non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere o la reiterazione di reati omogenei.
  • La valutazione del medesimo disegno criminoso deve essere concreta e indiziaria e può fondarsi, purché in modo significativo, su elementi quali distanza temporale, modalità delle condotte, omogeneità dei beni tutelati, causale e condizioni di tempo e luogo.
  • Un consistente intervallo temporale tra le violazioni costituisce, salvo una chiara ragione giustificativa della loro attuazione frazionata, indice di autonome risoluzioni criminose o di una finalità generica e indeterminata.
  • Nel caso di reati associativi, la continuazione non può essere riconosciuta sulla sola base della natura permanente del reato, dell'omogeneità delle condotte o della tipologia associativa; il giudice deve esaminare la natura dei sodalizi, la loro concreta operatività, la continuità nel tempo, la contiguità temporale, i programmi perseguiti e la composizione delle organizzazioni.
  • Il provvedimento del giudice dell'esecuzione è affetto da motivazione apparente quando enuncia astrattamente i criteri giuridici applicabili ma omette di confrontarsi concretamente con le sentenze irrevocabili, con gli elementi specifici della posizione dell'istante e con eventuali decisioni rilevanti relative a coimputati.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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