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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30564/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la determinazione della pena stabilita in sede di rinvio dalla Corte di appello di Roma: il difensore deduceva violazione dell'art. 627 c.p.p. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, sia interna sia esterna. Si contestava inoltre la sproporzione della pena rispetto a quella inflitta al coimputato esecutore materiale e la non adeguata considerazione delle circostanze attenuanti e delle aggravanti (tra cui il porto/detenzione di arma clandestina).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che parte delle censure non fossero consentite perché fuori dal perimetro del giudizio di rinvio (effetto preclusivo per mancata impugnazione nella sentenza rescindente) e che la restante parte fosse generica e manifestamente infondata. In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la delimitazione del rinvio operata dalla Corte di appello e valida la motivazione concernente la misura dell'aumento per la continuazione esterna (tenendo conto, tra l'altro, della diversità delle armi impiegate, della gravità della condotta e della personalità del condannato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Conseguentemente resta ferma la decisione di merito resa in sede di rinvio (pena rideterminata in anni 9 di reclusione e euro 3.600 di multa, con pene accessorie confermate).

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per censurare vizi formali della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto però che il ricorso fosse, in parte, non consentito per effetto della delimitazione del rinvio e, quindi, non ha accolto la censura basata su detta norma.

  • art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.

    Richiamata in relazione all'aggravante applicata ad alcune rapine consumate; la Corte ha considerato correttamente gli elementi aggravanti nella valutazione complessiva della pena.

  • Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino), Rv. 216239

    Giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata per il principio secondo cui la mancata impugnazione di determinati punti della decisione produce effetto preclusivo rispetto alle censure nelle fasi successive; conferma il principio di devoluzione dell'atto d'impugnazione e della disponibilità del processo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di responsabilità del ricorrente e possibilità di condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende anche quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, indicando che l'inammissibilità non esclude automaticamente la condanna alle spese e ad ammende ove non ravvisabile colpa grave diversa.

Massime di principio

  • Se la Corte di legittimità annulla con rinvio limitatamente a specifici profili, le parti non possono sollevare in cassazione questioni non comprese nel perimetro del rinvio: tali censure sono precluse.
  • La determinazione della pena in sede di rinvio deve rispettare il contenuto e i limiti del giudizio rescindente; il ricorrente deve impugnare espressamente tutti i profili che intende rimettere in discussione per non incorrere in preclusione.
  • La Corte valuta la congruità della motivazione sugli aumenti per continuazione anche alla luce degli elementi oggettivi (modalità della condotta, strumenti usati) e soggettivi (personalità e precedenti del condannato); una motivazione che richiami tali elementi è difficilmente censurabile come illogica.
  • Il confronto con la pena inflitta a coimputati non produce automaticamente l'annullamento se esistono differenze oggettive e soggettive rilevanti tra le posizioni processuali e criminali dei soggetti.
  • La mancata e insufficiente specificazione nel ricorso dei motivi di impugnazione (genericità) espone all'inammissibilità: le censure devono essere chiare e rientrare nell'ambito consentito dal rinvio e dall'impugnazione.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga l'assenza di colpa grave nella proposizione del reclamo.

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