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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38470/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dal GIP il 01/03/2024) nei confronti di Antonio Mira per i reati di tentato omicidio in concorso (artt. 56, 110, 575, 416-bis.1 c.p.) e porto/detenzione di arma (artt. 110, 61 n.2 c.p., legge 895/1967), con tre motivi principali: 1) mancata sussistenza dell'elemento soggettivo circa la consapevolezza/partecipazione dell'imputato al conflitto a fuoco (cioè la tesi difensiva che Antonio non fosse a conoscenza che il padre fosse armato); 2) carenza e illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di natura mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p.; 3) insussistenza delle esigenze cautelari e/o mancata adeguata considerazione dello stato di incensuratezza e della possibilità di misure meno afflittive. La difesa ha inoltre depositato memoria con motivi nuovi basati sulla versione resa dal padre Camillo Mira a discarico del figlio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure: ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e che il ricorso prosponeva essenzialmente una diversa lettura dei fatti, non idonea a sovvertire il convincimento del giudice del merito. La Corte ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari così come motivate dal Tribunale del riesame, nonché la valutazione di elementi convergenti indicativi dell'uso di modalità riconducibili alla criminalità organizzata ai fini dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. La Corte ha inoltre ritenuto non viziata la valutazione di inattendibilità della versione difensiva e ha escluso che ricorrano i profili di manifesta illogicità invocati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Regime di ammissibilità e contenuto delle censure in cassazione: il ricorso avverso misure cautelari è valutabile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per rivedere la ricostruzione dei fatti del giudice di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Parametro per la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari; la Corte verifica che la motivazione del giudice del merito non sia manifestamente illogica.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri relativi alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, fuga): la decisione deve contenere elementi che dimostrino concretezza e attualità del pericolo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sull'inadeguatezza di misure alternative nel caso concreto.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione delle fonti probatorie; il principio invocato è che la valutazione delle prove spetta al giudice del merito salvo vizi logici evidenti.

  • art. 56, 110, 575 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per la fattispecie contestata: concorso di persone (art.110), tentato omicidio (art.56 e 575) con le valutazioni relative all'elemento materiale e psicologico del reato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso: la Corte ricorda che l'aggravante può ricorrere anche quando si utilizzano modalità tipiche della criminalità organizzata (forza intimidatoria) anche senza prova di un formale inserimento associativo; si richiede una valutazione complessiva degli indici fattuali.

  • art. 577 n. 3 cod. pen.

    Circostanza aggravante della premeditazione: nel caso di specie il Tribunale del riesame aveva escluso tale circostanza; la decisione di legittimità non ha insistito sulla sua reintegrazione.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.; legge 02/10/1967 n. 895, artt. 4 e 7

    Riferimenti normativi impiegati per la contestazione del porto e della detenzione d'arma in luogo pubblico e per gli effetti sanzionatori connessi.

  • art. 309 cod. proc. pen.; art. 311, comma 4 cod. proc. pen.

    Regole procedurali sul dovere del tribunale di esaminare le censure difensive sollevate all'udienza e sull'ammissione di motivi nuovi in sede di memoria; la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha svolto adeguata disamina.

  • art. 131-bis cod. pen. (richiamato giurisprudenzialmente)

    Usato nella giurisprudenza citata per spiegare che un giudice può implicitamente escludere talune cause di non punibilità o attenuanti quando la motivazione della decisione consideri elementi contrari.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari il sindacato in Cassazione è limitato: serve dimostrare violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per riformulare la ricostruzione dei fatti.
  • Per contestare la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari occorre puntare su vizi specifici della motivazione e non su mere interpretazioni alternative dei medesimi fatti.
  • L'aggravante di matrice mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. può essere riconosciuta quando emergano modalità esecutive e contesti tipici del metodo mafioso, anche se non vi è prova formale di appartenenza: conta l'uso delle dinamiche intimidatorie e la convergenza di indici.
  • La valutazione di versioni difensive rese da coindagati può essere ritenuta inattendibile implicitamente se la motivazione complessiva del giudice del merito mostra contraddizioni o indizi contrari; la Cassazione accetta un rigetto implicito se logicamente giustificato.
  • Per sostenere l'insussistenza delle esigenze cautelari è necessario fornire elementi concreti e attuali che escludano il pericolo di reiterazione; argomentazioni ipotetiche o generiche sono generalmente insufficienti.
  • Il giudice della cautela deve valutare la possibilità di misure alternative meno afflittive, ma può negarle quando manca prova di capacità di autogoverno comportamentale o quando il contesto e le modalità del fatto indicano un rischio concreto di recidiva.

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