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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21555/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La società aveva presentato domanda di concordato preventivo, poi dichiarata inammissibile dal Tribunale, che contestualmente aveva pronunciato il fallimento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto del reclamo ex art. 18 l. fall., ritenendo inidonea la relazione dell'attestatore ex art. 161 l. fall. perché priva di adeguata verifica della contabilità e delle rilevazioni contabili, nonché non idonea a fornire ai creditori un quadro corretto della situazione debitoria. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame sulla idoneità della relazione attestatrice a soddisfare la propria funzione informativa; 2) violazione degli artt. 160 e 161 l. fall. sui presupposti di ammissibilità del concordato, sostenendo che non esista un requisito di controllo sulla regolarità contabile e che la Corte d'appello avesse confuso debiti della società e debiti della persona fisica; 3) omesso esame sulla mancata concessione del termine ex art. 162, comma 1, l. fall. per integrare proposta e piano; 4) violazione dell'art. 162, comma 2, l. fall. per non essere stato sentito il debitore in camera di consiglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che il tribunale può sindacare la correttezza dell'attestazione in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio, per garantire ai creditori una decisione consapevole; ha inoltre escluso la dedotta confusione tra debiti della società e debiti personali del socio/amministratore, rilevando che la Corte territoriale si era riferita all'ipoteca gravante su un bene della società. Ha rigettato anche il terzo motivo, perché la concessione del termine per integrare la proposta ex art. 162, comma 1, l. fall. è rimessa al potere discrezionale del tribunale e il suo mancato esercizio non è censurabile nei termini dedotti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato in quale atto e in quali termini avesse dedotto davanti al giudice di merito la violazione del diritto di difesa per mancata audizione.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e i provvedimenti collegati; il reclamo è stato proposto e respinto

  • art. 160 comma 2 legge fall.

    richiamato come base della relazione attestatrice a supporto della proposta concordataria

  • art. 161 comma 3 legge fall.

    la relazione dell'attestatore deve rispondere ai requisiti di legge e alla funzione informativa verso i creditori; il giudice può verificare completezza dei dati e comprensibilità dei criteri adottati

  • art. 162 comma 1 legge fall.

    la concessione del termine per integrare proposta e piano è facoltativa e discrezionale, non obbligatoria

  • art. 162 comma 2 legge fall.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancata audizione del debitore in camera di consiglio

  • art. 366 cod. proc. civ.

    il motivo di ricorso deve rispettare il requisito di autosufficienza, indicando gli atti e i termini della dedotta violazione processuale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    richiamato per commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di concordato preventivo, il tribunale non può sostituirsi al controllo diretto sulla contabilità aziendale, ma può e deve verificare che la relazione dell'attestatore offra ai creditori un quadro completo, comprensibile e attendibile dei dati aziendali e dei criteri di giudizio adottati.
  • La valutazione di ammissibilità della proposta concordataria include il controllo sulla regolarità della procedura e sull'adeguatezza dell'informazione fornita ai creditori, in funzione della formazione di un consenso realmente consapevole.
  • Non è censurabile in cassazione, nei termini dedotti, il mancato esercizio del potere del tribunale di concedere il termine per integrare la proposta e il piano quando la legge attribuisce tale facoltà in termini discrezionali.
  • Il motivo di ricorso che deduca una violazione processuale deve rispettare l'onere di specificare dove, quando e come la questione sia stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando si contesta la valutazione del giudice di merito sulla relazione attestatrice, occorre confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione e non solo con un singolo profilo esaminato dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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