Cassazione Penale, Ordinanza n. 00456/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna riguarda una condanna per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente censurava, da un lato, l'esclusione della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che i fatti dovessero essere riqualificati come meno gravi; dall'altro, contestava il trattamento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo del tutto generico, osservando che la decisione impugnata aveva applicato correttamente il criterio del giudizio complessivo su qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e che, quando un indice risulti negativamente assorbente, gli altri non possono ribaltare l'esito. Nel caso concreto, il dato ponderale di 4069 dosi di hashish, l'assenza di redditi adeguati e l'inserimento in un traffico di rilevante diffusività sono stati ritenuti incompatibili con l'ipotesi lieve. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva, fondata sulla maggiore pericolosità desunta dalla vicinanza temporale del precedente, pur non specifico, e dalla particolare allarmabilità sociale del nuovo reato.
Norme richiamate
L'ipotesi di fatto lieve va valutata complessivamente sulla base di tutti i parametri normativi: dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se un indice risulta negativamente assorbente, esso può da solo escludere la lieve entità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione globale di tutti gli indicatori legali; non è sufficiente isolare un solo elemento favorevole quando altri dati, valutati motivatamente, siano incompatibili con la lieve entità.
- In tema di stupefacenti, un dato quantitativo elevato, unitamente all'inserimento in un traffico di ampia diffusività e all'assenza di redditi adeguati, può legittimare l'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
- La doglianza di legittimità è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
- La recidiva può essere motivatamente valorizzata sulla base della recente commissione di un precedente reato e della maggiore pericolosità desunta dal nuovo fatto, anche se il precedente non è specifico, purché la motivazione dia conto dell'accentuata colpevolezza e dell'allarme sociale del reato successivo.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00315/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00336/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00338/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00339/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00340/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_penale · 7 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00345/2025 del 07/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →